Prime note sul pacchetto Economia Circolare
4 Maggio 2017D.M. 09 marzo 2017, n. 68 – garanzie finanziarie del Produttore di AEE
5 Giugno 2017C.Cass. 31 marzo 2017, n.16441 – il deposito temporaneo di rifiuti non effettuato nel luogo di produzione è illecito
In base all’art. 183, comma 1, lettera b), D. Lgs. 152/2006, si ha deposito temporaneo di rifiuti (per il quale non sussiste obbligo di autorizzazione, purché effettuato secondo i limiti temporali e quantitativi previsti dallo stesso art. 183), qualora i rifiuti vengano raggruppati nel luogo di produzione degli stessi. La condizione relativa al luogo di produzione è da ritenersi soddisfatta anche laddove i rifiuti vengano depositati in luogo diverso, purché funzionalmente collegato al luogo “fisico” di produzione (ad esempio, il piazzale dell’impianto di trattamento, accessorio e funzionale a questo). In virtù del chiaro dato normativo della disposizione di cui al menzionato art. 183, con questa sentenza, la Suprema Corte ha condannato ai sensi dell’art. 256, comma 1, D.Lgs. 152/2006 (fattispecie della gestione non autorizzata di rifiuti), l’impresa che aveva realizzato un deposito “incontrollato” di materiali da demolizione in un terreno diverso e del tutto non collegato al luogo del cantiere dove i rifiuti erano stati prodotti.