Difficoltà nello smaltimento rifiuti: incontro di Assorecuperi con l’AD di A2A
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21 Marzo 2018End of Waste: il riciclo a rischio
Parlando di Economia Circolare non ci si può esimere dall’analizzare il procedimento con cui un’azienda che crede nel riciclo, che sviluppa un processo di trattamento innovativo, che investe in ricerca, sviluppo, acquisto di immobili, beni strumentali e risorse umane, può ottenere la tanto agognata autorizzazione ambientale e il riconoscimento del trattamento di recupero. Lo sviluppo della rete impiantistica e, a valle, di quella commerciale dipende anche dalle difficoltà del processo autorizzativo, che spesso in Italia è caratterizzato da tempi biblici ed esiti incerti.
Con la deliberazione di giunta del 7 febbraio 2018, n.120 la Regione Veneto ha dettato i primi indirizzi operativi per la definizione di criteri per la cessazione di qualifica di rifiuto “caso per caso” ai sensi del D.Lgs. n.152/2006. Appena ci si addentra nel provvedimento si può constatare che il processo di ottenimento della qualifica di “end of waste” (EoW) è a dir poco complesso ed oneroso e, come se ciò non bastasse, le regole di gestione sono quasi del tutto identiche a quelle dei rifiuti.
Pochi giorni dopo la pubblicazione della delibera del Veneto ecco che arriva la sentenza n. 1229/2018 del Consiglio di Stato, che – accogliendo paradossalmente proprio le difese della Regione Veneto, che con una mano legifera e con l’altra nega la propria competenza a farlo – riserva esclusivamente allo Stato la possibilità di determinare i criteri per l’EoW in assenza di Regolamenti Europei e Ministeriali. Secondo il Consiglio di Stato occorre far riferimento, in altre parole, esclusivamente ai Regolamenti europei, ai decreti ministeriali sul regime semplificato (quali principalmente il DM 5/2/1998 e il DM 161/2002) e al DM sul CSS (22/2013), senza la possibilità che l’Autorità competente possa, in sede di rilascio dell’autorizzazione ordinaria (AIA o art. 208) valutare la sussistenza dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto nel caso specifico, come avviene invece negli altri Paesi europei. La sentenza non ha efficacia erga omnes ma rappresenta comunque un punto fermo non semplice da superare soprattutto nei procedimenti relativi a nuove autorizzazioni o a modifiche sostanziali di quelle esistenti in punto di riconoscimento della cessazione della qualifica di rifiuto “caso per caso”.
E non consola certo la critica, nemmeno velata, avanzata dal Giudice amministrativo al Ministero dell’Ambiente il quale, invece di emanare circolari interpretative come quella di luglio del 2016, avrebbe dovuto emanare i decreti ministeriali previsti dall’art. 184-ter d.lgs. 152/2006 e farsi promotore di una modifica della norma primaria (art. 184-ter, comma 3).Se per produrre EoW si devono aspettare i tempi per la adozione di un decreto ministeriale, muore in partenza qualsiasi progetto innovativo nel settore del recupero, con buona pace dell’Economia Circolare.
Assorecuperi non accetta che si perda ancora una volta l’occasione di sostenere il settore produttivo nel nostro Paese attraverso l’innovazione sostenibile, costringendo le imprese del recupero ad aumentare l’esportazione dei rifiuti verso altri Paesi europei e le imprese delle filiere a valle ad approvvigionarsi di materiali vergini o comunque tradizionali bloccando il proprio sviluppo e chiede pertanto con forza al Ministero dell’Ambiente di intervenire in modo chiaro e risolutivo. L’Associazione invita le imprese del settore del recupero a continuare ad essere combattive su questo punto, non rinunciando all’EoW “caso per caso” e si propone di sostenere eventuali iniziative anche giudiziali, finalizzate a riproporre la questione innanzi al Giudice amministrativo portando avanti un diverso punto di vista anche alla luce delle esperienze degli altri Paesi europei.