Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese attraverso garanzie Sace. Invio disciplinare alle banche.
17 Aprile 2020Comunicazione del Presidente
30 Aprile 2020PFU – pneumatici fuori uso, disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione
Pubblichiamo di seguito il testo della circolare di confcommercio del 16/04/2020 riguardante il Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (CLICCARE QUI per il PDF originale)
” Si ritiene utile informare che è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 93 dell’8 aprile u.s., il Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Vengono riviste le modalità di gestione dei Pneumatici Fuori Uso introducendo novità come:
- l’impiego degli eventuali avanzi di gestione economici di fine anno per la riduzione del contributo ambientale sui pneumatici a carico dei consumatori;
- un maggior controllo sui gestori di PFU in forma individuale e sugli acquisti di pneumatici online. Con l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU a cui sono tenuti;
- l’introduzione per tutti i responsabili della gestione dei PFU dell’obbligo di effettuare la raccolta su tutto il territorio nazionale. I soggetti autorizzati alla gestione dei Pneumatici Fuori Uso (siano essi in forma “associata”, come le società consortili di gestione, oppure in forma “individuale” qualora ne gestiscano oltre 200 tonnellate annue) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al Ministero i quantitativi raccolti. Il Decreto obbliga anche a rispondere alle richieste di raccolta dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo delle stesse, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare. L’obiettivo è uniformare gli obblighi di raccolta tra tutti i soggetti, impedendo che vengano servite solamente le aree di più facile servizio e minor costo, oppure che vengano preferite tipologie di più facile ed economica gestione come i PFU da autovettura e moto;
- maggiore trasparenza sui soggetti di gestione “individuali” dei PFU. I sistemi di gestione dei PFU cosiddetti “individuali” in Italia sono circa 50 e coprono circa il 10% del totale nazionale. Quest’ultimi, al pari dei soggetti di gestione in forma “associata”, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale;
- l’istituzione del Registro nazionale di produttori e importatori di pneumatici presso il Ministero dell’Ambiente, le cui modalità operative verranno definite con successivo provvedimento che dovrà essere adottato entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame.