RAEE, pile ed accumulatori: nuove modifiche alla disciplina ad opera del D.Lgs. 118/2020.
15 Ottobre 2020ASSORECUPERI PARTECIPA AD ECOMONDO 2020
21 Ottobre 2020Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 sono stati pubblicati due Decreti del Ministero dell’Ambiente che intervengono a modificare l’Allegato III1 del D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27, mediante restrizioni dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:
• il D.M. 19 maggio 2020, relativo all’attuazione delle Direttive delegate della Commissione UE del 2019, numeri 1845 e 1846, stabilisce, con decorrenza dal 1° maggio 2020:
– che il bis (2-etilesil) ftalato non superi determinate concentrazioni relativamente ai componenti di gomma nei sistemi motore aventi determinate caratteristiche (art. 1, comma 1, lett. a);
– quali devono essere le condizioni per l’utilizzo del piombo in sistemi di connettori a pin conformi “C-press”, e in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin conformi “C-press” (art. 1, comma 1, lett.b);
• il D.M. 5 agosto 2020, che attua le Direttive delegate della Commissione UE del 2020, numeri 360, 361, 364, 365, 366, prevede,
a) in relazione al predetto Allegato III:
– la sostituzione del punto 9 del predetto Allegato III, relativo al Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in acciaio al carbonio nei frigoriferi ad assorbimento, in ordine al quale vengono introdotte distinte fattispecie;
– la sostituzione del punto 41 del predetto Allegato III, relativo al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore che, per motivi tecnici, devono essere montati direttamente sul o nel basamento motore o nel cilindro di motori a combustione di attrezzi manuali;
b) in relazione all’Allegato IV2:
– la sostituzione dei punti 37 e 41 e l’aggiunta del punto 44, inerenti, rispettivamente, alla presenza del piombo (punti 37 e 41) e alla presenza del cadmio (punto 44) in dispositivi medici e medicodiagnostici;
Le nuove disposizioni introdotte dal D.M.5 agosto 2020 si applicheranno a decorrere dal 1° aprile 2021, fatta eccezione per la novità di cui al citato punto 44, sul cadmio, già efficace dal 1° settembre 2020.