DETASSAZIONE RIFIUTI UTENZE NON DOMESTICHE
26 Novembre 2020ARERA: Fine del servizio di tutela per le piccole imprese
3 Dicembre 2020Obbligo di versamento del “Contributo ARERA”
SCADENZA DEL 15 DICEMBRE: OBBLIGO DI VERSAMENTO DEL “CONTRIBUTO ARERA” PER I SOGGETTI OPERANTI NEL SETTORE DEI RIFIUTI
I soggetti operanti nei settori regolati dall’ARERA sono tenuti a versare a tale autorità un importo a titolo di contributo di funzionamento.
Per i soggetti operanti nel settore dei rifiuti, questo obbligo è imposto dall’articolo 1, comma 529, primo capoverso della legge 205/2017 (cosiddetta legge di stabilità 2018).
Lo stesso comma quantifica il contributo in misura non superiore all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio.
Nel rispetto di tale limite massimo, ogni anno l’ARERA adotta una deliberazione che stabilisce le aliquote da applicare ai ricavi per la definizione degli importi da versare, nonché le modalità con cui effettuare il versamento e dare le necessarie informazioni agli Uffici dell’Autorità.
Con riferimento all’anno 2020, aliquote e modalità di versamento sono state definite con la deliberazione 6 ottobre 2020, 358/2020/A.
In base a tale delibera, l’aliquota del contributo dovuto dai soggetti esercenti il ciclo dei rifiuti è quantificato nella misura dello 0,30 per mille dei ricavi risultanti dai bilanci approvati relativi agli esercizi 2019.
I soggetti obbligati
Sono tenuti al versamento i soggetti operanti, nel settore dell’energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e dei rifiuti urbani e assimilati o in una o più delle attività che li compongono, iscritti nel registro delle imprese nell’anno precedente e/o che svolgono l’attività in regime di gestione pubblica diretta, ivi comprese le società di diritto estero.
Con particolare riferimento alle attività di gestione dei rifiuti urbani e assimilati i soggetti obbligati sono coloro che svolgono le seguenti attività:
- spedizione transfrontaliera dei rifiuti urbani e assimilati;
- spazzamento e lavaggio delle strade;
- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati;
- gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- recupero dei rifiuti urbani e assimilati;
- smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati.
Sono invece esonerati dal versamento del contributo i soggetti che non svolgono alcuna delle altre attività nei settori di competenza dell’Autorità e che presentano una delle seguenti caratteristiche:
- svolgono esclusivamente attività di lavorazione di sostanze od oggetti secondo le condizioni di cui al comma 1 dell’articolo 184-ter, d.lgs. 152/2006 (normativa end of waste);
- svolgono esclusivamente operazioni di autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale, ai sensi della normativa vigente.
Dettagliate informazioni concernenti la determinazione della base imponibile sono fornite dall’ Allegato A alla determinazione 73/DAGR/2020 del 16 novembre 2020.
In questa sede, ci si limita a precisare che, nel caso di gestione simultanea di rifiuti urbani/assimilati e speciali, la valutazione della base imponibile per il calcolo del contributo richiederà necessariamente un’operazione di calcolo dei ricavi afferenti ai soli servizi di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
Inoltre, qualora i ricavi delle vendite riguardino anche prodotti finiti, intesi ad. es. ricavi da vendita di materia prima seconda, dovrà procedersi allo scomputo di tali ricavi dalla base imponibile da assoggettare al contributo, indipendentemente dall’origine del rifiuto che ha dato luogo a tale prodotto finito e dalle operazioni che vengono compiute sul rifiuto medesimo.
Termine
Tutti i soggetti obbligati al pagamento del contributo devono versare lo stesso entro il 15 dicembre 2020, unicamente tramite bonifico bancario su un unico e apposito conto corrente intestato all’ARERA e secondo le modalità di cui all’Allegato A alla determinazione 73/DAGR/2020 del 16 novembre 2020.
Successivo obbligo di comunicazione
Tutti i soggetti obbligati al versamento devono inviare all’ARERA apposita dichiarazione on-line, utilizzando il sistema informatico di comunicazione, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori dell’ARERA, secondo le modalità dettagliate nel citato Allegato A alla determinazione 73/DAGR/2020 del 16 novembre 2020.
Tale dichiarazione deve essere inviata entro il 15 febbraio 2021.