Rinnovabili: 2020 anno record
14 Maggio 2021MITE: Chiarimenti etichettatura imballaggi
19 Maggio 2021Decreto Lesgislativo 116/220
Si informa che il 14 maggio u.s. 2021, la Direzione generale per l’economia circolare del Ministero della Transizione ecologica ha diramato una nota interpretativa e applicativa riguardo ad alcune disposizioni del Dlgs 116/2020.
Di seguito alcune delle principali disposizioni che vengono affrontate nella nota e che riguardano la portata applicativa:
- delle previsioni di cui all’articolo 179, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, che consentono il discostamento dalle priorità di gestione dei rifiuti (prevenzione – preparazione per il riutilizzo – riciclaggio – recupero di altro tipo – smaltimento). Viene sottolineato come la deroga possa essere concessa solo ed esclusivamente se è prevista all’interno dei piani e dei programmi, e attraverso un procedimento autorizzatorio preventivo debitamente motivato;
- delle previsioni di cui all’articolo 181, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006, che ha introdotto la possibilità di favorire il principio di prossimità per il recupero di frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata, anche con “strumenti economici” senza chiarire chi sia titolato ad istituire tali strumenti economici. Sul punto la nota evidenzia che mentre le principali funzioni in capo allo Stato riguardano l’indirizzo e il coordinamento dell’azione dei soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei rifiuti, spetta alle Regioni il compito di predisporre, adottare e aggiornare periodicamente i piani regionali di gestione dei rifiuti e gli strumenti economici rappresentati da meccanismi compensativi di vantaggio e di perequazione finanziaria per l’erogazione dei servizi pubblici territoriali;
- della nuova definizione di “rifiuti urbani” introdotta all’art. 183, comma 1, lettera b-ter), e alle competenze e responsabilità nella gestione di tale tipologia di rifiuti. Si sottolinea come le disposizioni discendano dalla direttiva (UE) 2018/851 che ha specificatamente voluto un’armonizzazione delle definizioni a livello europeo e che pertanto non sia possibile alcuna discrezionalità sia a livello nazionale che regionale o comunale. La definizione di rifiuto urbano, si sottolinea, non incide in nessuna maniera sulle decisioni degli Stati Membri relative alla ripartizione delle competenze e responsabilità nella gestione di detti rifiuti. Il fatto che i rifiuti simili ai domestici, provenienti da utenze non domestiche, siano considerati rifiuti urbani, non significa necessariamente che questi debbano essere gestiti nell’ambito del circuito pubblico, lasciando agli Stati Membri la scelta delle modalità di gestione di tale tipologia di rifiuti. Le disposizioni del Dlgs 116/2020 consentono proprio di assicurare, per le utenze non domestiche, la possibilità di fruire di gestori diversi da quello pubblico per la raccolta e recupero dei propri rifiuti urbani;
- di alcune modifiche alla disciplina relativa ai rifiuti da demolizione e costruzione nonché ai residui della manutenzione del verde e alla disciplina del deposito temporaneo. Con riferimento a quest’ultimo, si chiarisce che il conferimento di rifiuti presso i depositi allestiti dai distributori o dai punti vendita potrebbe essere effettuato sia da soggetti privati che da imprese al fine di semplificare ed incentivare il conferimento di alcune tipologie di rifiuto. In tale contesto, in assenza di specifiche disposizioni di deroga, devono essere rispettate le ordinarie regole in materia di tracciabilità dei rifiuti. Pertanto, il trasporto effettuato da imprese o enti, obbligati alla tenuta del formulario o all’iscrizione all’Albo, deve essere svolto nel rispetto delle relative regole. Ugualmente, nei casi previsti dall’articolo 190 del codice ambientale, dovrà essere compilato il registro di carico e scarico dei rifiuti;
- della previsione dell’articolo 190, comma 1, del decreto legislativo n.152 del 2006, che elenca le informazioni da inserire nel registro cronologico di carico e scarico, aggiungendone di nuove, rispetto a quanto previsto dai vigenti modelli di riferimento. Si chiarisce che tali informazioni debbano essere fornite solo a seguito della revisione del nuovo modello di riferimento, essendo espressamente previsto che, nelle more, sia utilizzabile il modello vigente di cui al decreto ministeriale n.148 del 1998. Con riferimento alle tempistiche di annotazione sul registro cronologico previste per la categoria dei nuovi produttori si ritiene applicabile la tempistica di annotazione prevista dall’articolo 190, comma 3, lettera a), del codice ambientale per i produttori iniziali di rifiuti;
- della possibilità di inviare la quarta copia del formulario per mezzo PEC, chiaramente come alternativa all’invio del documento cartaceo per posta ordinaria. L’espressa previsione che l’invio sia effettuato a mezzo PEC non consente di considerare equivalente un invio mediante posta elettronica non certificata. Il documento che viene trasmesso deve essere una copia del documento originario cartaceo ottenuta attraverso un qualsiasi processo di duplicazione (in genere scannerizzazione). Non è previsto dalla norma che sia una copia autenticata. Viene inoltre chiarito che, in caso di invio a mezzo PEC, il trasportatore debba assicurare la conservazione del documento originale senza obbligo di trasmissione postale;
- delle previsioni di cui all’articolo 258, commi 9 e 13, che individuano alcune ipotesi di riduzione o di esclusione delle sanzioni amministrative applicabili in materia di tracciabilità dei rifiuti. La nota chiarisce che sono esclusi dall’applicazione delle sanzioni i casi di trasmissione o annotazione di dati incompleti o inesatti a condizione che i dati siano irrilevanti ai fini della tracciabilità. La stessa norma esclude dall’applicazione della sanzione gli errori materiali e le violazioni formali.
Non sono ricomprese nella nuova circolare le argomentazioni connesse alla corretta qualificazione dei rifiuti urbani, come ridefiniti ai sensi dell’art. 183, comma 1, lettera b-ter), ed alle implicazioni sulla relativa disciplina fiscale, che, ricordiamo, sono state oggetto di apposita trattazione nell’ambito della precedente nota esplicativa prot. 37259 del 12 aprile u.s., pubblicata sul sito www.minambiente.it. Nel nuovo documento non vengono, altresì, illustrati gli articoli per i quali è stata ravvisata la necessità di procedere a specifici interventi correttivi.