ANGA: Sessioni straordinarie verifiche di idoneità per i responsabili tecnici
22 Giugno 2021CONAI: Variazione del CAC per la procedura semplificata
24 Giugno 2021ANGA: Istituzione registro per la raccolta e trasporto di materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero
Il Comitato Nazionale dell’Albo, nella seduta del 3 giugno 2021 ha disposto con delibera n. 4 l’istituzione del registro, ai sensi all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120, al quale le aziende italiane ed estere possono iscriversi, in modalità semplificata, ai fini dell’abilitazione all’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici e destinati a specifiche attività di recupero.
La deliberazione entrerà in vigore il 1° settembre 2021.
L’iscrizione al Registro consente alle imprese italiane ed estere di esercitare l’attività di trasporto nel rispetto della normativa nazionale e internazionale sull’autotrasporto di merci.
Il registro è articolato in sei classi in funzione delle tonnellate annue di rifiuti raccolti e trasportati
L’iscrizione al registro avviene d’ufficio per le imprese iscritte all’Albo con procedura ordinaria e per le imprese iscritte alla categoria 6 (imprese che effettuano il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri dei rifiuti) l’iscrizione d’ufficio è limitata al solo esercizio del trasporto transfrontaliero.
Le imprese che intendono iscriversi al registro debbono:
a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del decreto 3 giugno 2014, n.120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli che si intendono utilizzare;
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato “A”;
In attesa della definizione degli appositi requisiti, l’incarico di responsabile tecnico delle imprese che presentano domanda d’iscrizione, è assunto dal legale rappresentante dell’impresa.
L’art. 3 descrive poi l’elenco puntuale delle tipologie di rifiuti non pericolosi che possono essere raccolti e trasportati e destinati alle specifiche attività di recupero (R): R4, R11, R12, R13.
Le imprese stabilite in Italia che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente. Le imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano domicilio in Italia, presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale territorialmente competente oppure, nel caso eleggano domicilio mediante indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) ad una Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
Le imprese stabilite in Italia o in un Paese dell’Unione europea e il cui legale rappresentante sia cittadino italiano o di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro Stato in possesso di autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione europea presentano la comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “B” della delibera in esame.
Le imprese stabilite in un Paese non appartenente all’Unione europea il cui legale rappresentante non sia in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio italiano, e che intendono iscriversi al registro presentano una comunicazione utilizzando il modello di cui all’allegato “C ”.
Le comunicazioni di cui agli allegati B e C sono sottoposte ai controlli a campione.
La Sezione regionale o provinciale dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per l’esercizio dell’attività, delibera entro trenta giorni l’iscrizione al registro.
Se viene accertato il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti, la Sezione regionale o provinciale dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione stessa.
Qualora alla scadenza del termine concesso per la regolarizzazione l’impresa non si sia adeguata, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione dell’iscrizione dal registro.
Le imprese iscritte al registro sono tenute, alla corresponsione di un diritto annuale d’iscrizione secondo importi predeterminati in base alla classe di iscrizione richiesta, mentre le imprese iscritte d’ufficio al registro non sono tenute alla corresponsione del diritto annuale.
L’ iscrizione al registro dovrà essere rinnovata ogni 5 anni.