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2 Febbraio 2022Modello Unico di dichiarazione ambientale (MUD) 2022
Si ritiene utile informare che sul Supplemento Ordinario n. 4 della Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio u.s., è stato pubblicato il D.P.C.M. del 17 dicembre 2021, con cui è stato approvato il nuovo modello unico di dichiarazione ambientale da presentare nel 2022 con riferimento all’anno precedente (2021).Il termine per la sua presentazione è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e dunque slitta al 21 maggio 2022, come previsto dall’art. 6 c. 2-bis della Legge di riferimento (L.70/04) in cui si stabilisce che, qualora si renda necessario apportare nell’anno successivo a quello di riferimento modifiche ed integrazioni al MUD, le stesse sono disposte con D.P.C.M. da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto.
Nel nuovo modello rimane confermata la struttura e l’articolazione nelle consuete sei Comunicazioni che devono essere presentate dai soggetti tenuti all’adempimento:
1. Comunicazione Rifiuti
2. Comunicazione Veicoli Fuori Uso
3. Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
4. Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche
5. Comunicazione Rifiuti Urbani raccolti in convenzione
6. Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
Dovrà essere presentato un MUD per ogni unità locale che sia obbligata dalle norme vigenti alla presentazione di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione.
Si ricorda che restano esonerati dall’obbligo di presentazione:
– gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.lgs. 152/2006, nonché per i
soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti;
– le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g)
– i produttori di rifiuti che non sono inquadrati in un’organizzazione di ente o di impresa.
Per gli approfondimenti di dettaglio si rimanda al sito ufficiale predisposto da Ecocerved e Unioncamere: https://www.ecocamere.it/adempimenti/mud.
Si allega (Com 02 Allegato,) per completezza di informazione, il testo integrale del provvedimento.