MUD 2022: chiarimenti sulla compilazione
21 Marzo 2022Convegno e dibattito pubblico – giovedì 5 maggio 2022
21 Aprile 2022Ammissione di impresa iscritta all’Albo ad amministrazione giudiziaria – procedure
Si informa che il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali, con circolare n. 3 del 13 aprile 2022 ha fornito indicazioni alle proprie Sezioni regionali/provinciali – al fine di uniformarne i comportamenti – circa le procedure da seguire nei casi di ammissione delle imprese alle misure di prevenzione dell’Amministrazione giudiziaria di cui all’art. 34 (amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende) del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione) e del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis del medesimo decreto.
Nella circolare si ricorda in premessa che la Sezione, qualora riceva dalla Prefettura notizia dell’esistenza di una comunicazione o informazione interdittiva antimafia a carico di una impresa iscritta all’Albo, avvia un procedimento disciplinare in quanto è venuto meno il requisito di cui all’art. 10 comma 2 lett. f (non sussistenza di divieti, decadenze o sospensioni di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/11) del D.M. 120/2014.
Il Comitato opera una distinzione tra due diverse situazioni:
- Ammissione dell’impresa alle misure che avviene in tempo anteriore alla chiusura del procedimento disciplinare per la cancellazione dall’Albo
In tale ipotesi la sezione dovrà sospendere il provvedimento disciplinare per tutta la durata della misura di prevenzione e:
- se la misura di prevenzione si conclude il modo positivo per l’impresa il procedimento disciplinare dovrà essere archiviato e l’iscrizione proseguirà sino alla scadenza naturale;
- se la misura si conclude con esito negativo, la Sezione dovrà procedere alla cancellazione dell’iscrizione.
- Ammissione dell’impresa alle misure in tempo successivo alla chiusura del procedimento disciplinare avvenuta con la cancellazione dell’ impresa dall’Albo
In tal caso si configura una modifica della situazione che aveva portato alla cancellazione e pertanto verrà attivato l’istituto della revoca della cancellazione. La Sezione, previa richiesta e acquisizione della autocertificazione in cui l’impresa attesta la sussistenza di tutti i requisiti necessari e la riattivazione delle garanzie fideiussorie, provvederà al ripristino dell’iscrizione per il periodo residuale della stessa.
Si allega, per completezza d’informazione, il testo integrale della circolare.