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15 Ottobre 2021Chiarimenti sull’ applicazione dell’obbligo di green pass nel settore dei trasporti
Il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e il Ministero della Salute hanno fornito chiarimenti applicativi sull’obbligo di green pass per i lavoratori nel settore dell’autotrasporto merci e del trasporto marittimo.
È stata diramata la nota di chiarimento congiunta (prot. 3742) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e del Ministero della Salute che intende fornire indicazioni operative sulle applicabilità delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nel settore dei trasporti.
La Nota (consultabile qui) risponde, in particolare, ad alcune richieste di chiarimento in materia di trasporto marittimo e autotrasporto merci.
La nota evidenzia in premessa che continuano ad applicarsi, fino al 31 dicembre 2021, le misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dei relativi protocolli e linee guida allegati (nel dettaglio, Allegato 14 e relativo Allegato).
In merito al trasporto marittimo, la nota precisa che, relativamente al personale impiegato, ingaggiato o che lavora a qualsiasi titolo a bordo di una nave di bandiera italiana, il cui porto di partenza, di scalo, o di destinazione finale sia nel territorio italiano, l’imbarco, ovvero il rientro a bordo della nave, da considerarsi quale luogo di lavoro (art. 9 septies D.L. 52/2021) debba avvenire secondo le seguenti modalità:
1. coloro che sono già a bordo della nave alla data del 15 ottobre 2021 e non sono in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, continuano il periodo di imbarco e devono essere sottoposti, in caso di sbarco nel territorio italiano e successivo rientro a bordo, a test molecolare o antigenico con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.
2. coloro che prendono imbarco nel territorio italiano a far data dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021:
o al momento dell’imbarco devono essere muniti di una delle 3 tipologie di certificazioni verdi COVID-19 (da vaccino, da guarigione o da tampone); o in caso di sbarco nel territorio italiano e di successivo rientro a bordo, devono essere muniti di una delle tre tipologie di certificazioni verdi COVID-19.
In relazione all’ingresso nel territorio nazionale di autotrasportatori provenienti dall’estero, anche nel rispetto delle raccomandazioni della Commissione europea circa l’attivazione delle c.d. green lanes, la Nota chiarisce che si continuano a rispettare le prescrizioni per il personale viaggiante previste dall’articolo 51, comma 7, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e le ordinanze del Ministro della Salute a esso successive (con relative deroghe agli obblighi di quarantena o green pass laddove previsti in generale per l’ingresso sul territorio nazionale).
Laddove gli equipaggi di tali mezzi di trasporto non siano in possesso di una certificazione verde Covid-19, la nota precisa che è consentito esclusivamente l’accesso ai luoghi deputati alle operazioni di carico/scarico delle merci, a condizione che dette operazioni vengano effettuate da altro personale.