Comunicazione del Presidente
30 Aprile 2020Ripresa degli adempimenti sospesi. Apertura dei servizi Alpi online e Riduzione per prevenzione.
6 Maggio 2020Circolare MIT su certificati e i titoli di competenza la cui validità è stata prorogata.
La Direzione Generale Motorizzazione Civile del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha pubblicato la nota prot. 0012058, che si allega, in cui fornisce il quadro dei certificati e documenti di competenza di cui sono stati prorogati i termini di validità, sulla base delle modifiche intervenute in fase di conversione in legge del Decreto Legge 18/2020 e dell’approvazione del D.L.23/2020.
La circolare in commento sostituisce integralmente quanto già disposto con Circolare n. 9487 del 24 marzo u.s. a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge 18/2020.
Pertanto, alla luce delle modifiche normative intervenute, si chiarisce che i seguenti certificati sono prorogati come di seguito sintetizzato:
a) le patenti di guida in scadenza dal 31 gennaio 2020 sono prorogate di validità fino al 31 agosto 2020;
b) le carte di qualificazione del conducente in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020 conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
c) i certificati di abilitazione professionale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
d) i permessi provvisori di guida rilasciati ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali sono prorogati fino al 30 giugno 2020;
e) gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
f) gli attestati rilasciati ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, senza necessità dell’attestazione della commissione medica locale;
g) i certificati medici rilasciati dai sanitari per il conseguimento della patente di guida, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
h) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale dei conducenti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
i) sono sospesi i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida o della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
j) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino a novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;
k) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
l) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.
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