ASSORECUPERI e ASSOMOZZICONI al Festival della Sostenibilità di Bergamo
14 Settembre 202116-22 Settembre, Settima Europea della mobilità sostenibile
16 Settembre 2021D.L. 10 Settembre 2021: Infrastrutture e mobilità sostenibili
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.217 del 10 settembre 2021 – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” (cd. “Infrastrutture e mobilità”).
Il provvedimento è stato trasmesso alla Camera dei deputati per l’avvio dell’iter di conversione in legge, che dovrà concludersi entro il consueto termine di 60 giorni.
Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni d’interesse per il Sistema.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
1. Interventi per la sicurezza della circolazione stradale (art. 1) Attraverso alcune modifiche al Codice della Strada (D.Lgs. n.285/1992), si prevede:
– la facoltà per i Comuni di riservare limitati spazi, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche soltanto per determinati periodi, giorni e orari alla sosta: dei veicoli al servizio di donne in stato di gravidanza, o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, muniti di apposito contrassegno “permesso rosa”; dei veicoli elettrici; dei veicoli per il carico/scarico delle merci
nelle ore consentite; dei veicoli adibiti al trasporto scolastico, nelle ore stabilite;
– l’innalzamento da 16,5 a 18 metri del limite di lunghezza massima previsto per gli autoarticolati e gli autosnodati, nonché la possibilità per gli autosnodati e filosnodati, destinati a sistemi di trasporto rapido di massa, di raggiungere la lunghezza massima di 24 metri, su itinerari autorizzati in sede riservata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili;
– la possibilità di affidare alle officine private le attività di revisione dei veicoli pesanti anche relative ai rimorchi e semirimorchi;
– l’obbligo di attestazione della frequenza con profitto di un corso di formazione di primo soccorso, ai fini del conseguimento dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB;
– l’inasprimento delle sanzioni previste in caso di sosta irregolare negli spazi riservati ai veicoli delle persone invalide, che ammontano al pagamento di una somma da euro 80 ad euro 328 per ciclomotori e motocicli a due ruote e da euro 165 ad euro 660, per tutti gli altri veicoli;
– l’inasprimento delle sanzioni previste in caso di utilizzo illecito o irregolare delle strutture predisposte dagli Enti proprietari delle strade per consentire la circolazione e la sosta dei veicoli delle persone invalide, che ammontano rispettivamente, al pagamento di una somma da euro 168 ad euro 672, nel primo caso, e da euro 87 ad euro 344, nel secondo caso;
– la previsione in caso di utilizzo illecito o irregolare delle strutture predisposte dagli Enti proprietari delle strade per la sosta dei veicoli al servizio delle donne in gravidanza, o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni, rispettivamente delle sanzioni del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344, nel primo caso, e da euro 42 ad euro 173 nel secondo caso.
Con una modifica all’art. 1, comma 819 della Legge di Bilancio 2021 (L. 30 dicembre 2020, n. 178), il fondo ivi istituito per favorire la mobilità delle persone disabili, viene destinato al riconoscimento di contributi in favore dei Comuni che, con Ordinanza adottata entro il prossimo 15 ottobre, istituiranno spazi riservati destinati alla sosta gratuita dei veicoli adibiti al servizio delle donne in stato di gravidanza, ovvero prevedranno la gratuità della sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con limitata capacità motoria, muniti di contrassegno speciale, nelle aree di sosta o di parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati.
Si prevede, inoltre, che l’autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli possa essere utilizzata per la circolazione su strada dei mezzi non immatricolati e di quelli già muniti della carta o del certificato di circolazione, anche in deroga agli obblighi di revisione, per la circolazione su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita, o allestimento.
Ai fini di tale circolazione, resta fermo l’obbligo di copertura assicurativa, sulla responsabilità civile verso terzi; dei danni causati dalla circolazione in prova del veicolo, anche se munito di carta o certificato di circolazione, risponde, eventualmente, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione in prova. Con Decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabilite le condizioni e il numero massimo di autorizzazioni alla circolazione di prova rilasciabili a ogni titolare, in ragione del tipo di attività esercitata e del numero di addetti.
Vengono, inoltre, introdotte alcune modifiche al Decreto Legislativo n. 286 del 2005, in materia di formazione obbligatoria dei conducenti dei veicoli pesanti, prevedendo espressamente, oltre a dei correttivi formali di coordinamento con la disciplina europea, che la formazione iniziale e periodica obbligatoria prescritta per la guida su strada dei veicoli pesanti, si applichi esclusivamente quando questi veicoli siano adibiti a trasporti di
persone o merci.
Si dispone, infine, che il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili individui, con decreto, il numero e la composizione delle Commissioni per l’esame di abilitazione degli ispettori da adibire ai controlli tecnici per la revisione dei veicoli, nonché i requisiti e le modalità di nomina dei relativi componenti, autorizzando la spesa di 200 mila euro, per il 2021, al fine di consentire l’avvio delle attività di tali Commissioni esaminatrici.
2. Disposizioni urgenti sulla sicurezza delle infrastrutture autostradali (art. 2)
In considerazione degli effetti dei provvedimenti di regolazione e limitazione sui traffici autostradali adottati nel periodo dell’emergenza da Covid-19, viene prorogato a non oltre il 31 dicembre 2021 il termine ultimo previsto per l’aggiornamento dei piani economico finanziari presentati dai concessionari autostradali, cui è stato demandato l’adeguamento delle tariffe autostradali per gli anni 2020 e 2021.
Viene, inoltre, prorogata di 2 anni la durata delle concessioni – in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge – relative ai servizi di distribuzione di carburanti e ai servizi di ristoro, sulla rete autostradale. La proroga non trova applicazione nei casi di procedure di evidenza pubblica finalizzate al nuovo affidamento delle concessioni e già definite con l’aggiudicazione delle stesse alla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento.
3. Investimenti in materia di sicurezza ferroviaria e TPL (art. 3)
Viene istituito, nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, un fondo, con una dotazione di 60 milioni di euro per ciascun anno dal 2022 al 2026, al fine di accelerare il Piano nazionale di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario ERTMS. Il fondo è destinato a finanziare gli interventi di rinnovo o ristrutturazione dei veicoli per l’adeguamento del relativo sotto sistema di
classe B al sistema ERTMS, in linea con i requisiti d’interoperabilità, prescritti dalla normativa europea. Con un successivo decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, saranno stabilite le disposizioni attuative della misura che, una volta dichiarata compatibile con le norme sul mercato unico dalla Commissione Europea, potrà riguardare gli interventi
realizzati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, fino al 31 dicembre 2026.
Al fine di incrementare la sicurezza ferroviaria, inoltre, viene estesa al 2021, per un ammontare di 2 milioni di euro, la dotazione finanziaria del fondo istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, destinato alla formazione dei macchinisti del settore merci.
Al fine di garantire la continuità dei servizi di trasporto ferroviario lungo la linea del “Trenino rosso del Bernina”, da Tirano fino a Campocologno, viene autorizzata la circolazione sul territorio nazionale dei rotabili a tal fine impiegati, per l’intera durata della concessione rilasciata al gestore del servizio, dall’ufficio governativo della Confederazione elvetica. Nel territorio nazionale, la circolazione avviene secondo la disciplina fissata per le reti ferroviarie isolate dal resto del sistema ferroviario e il Comune e il gestore del servizio devono definire, entro 60 giorni, il disciplinare di esercizio, relativo alla parte del tracciato che, in ambito urbano, si interseca con il
traffico veicolare e con i passaggi pedonali.
Infine, con una modifica all’articolo 51 del Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (cd. decreto “Sostegni Bis”), si dispone che le risorse residue nel 2021 del fondo per il Trasporto Pubblico Locale, destinate al finanziamento dei servizi aggiuntivi programmati per far fronte ai limiti di riempimento introdotti per i veicoli, per contrastare la diffusione della pandemia, possano essere utilizzate anche per il potenziamento delle attività di controllo, finalizzate ad assicurare che l’utilizzo dei servizi di TPL avvenga nel rispetto delle misure adottate per il contenimento dell’epidemia.
4. Investimenti e sicurezza nel trasporto marittimo (art. 4)
Vengono introdotte alcune modifiche al Decreto Legislativo 24 marzo 2011 n. 53, di attuazione della Direttiva 2009/16/CE sulla sicurezza delle navi, relativamente alle ispezioni su navi e unità da diporto battenti bandiera estera prevedendo, tra l’altro, l’estensione anche ai comandanti dei rimorchiatori, degli ormeggiatori, dei battellieri e alle Autorità Sanitarie dell’obbligo, in precedenza valido per i soli piloti, di segnalare alle
Autorità di Sistema Portuale eventuali anomalie apparenti delle navi attraccate in porto, che possono mettere a repentaglio la sicurezza delle navi o rappresentare una minaccia per l’ambiente marino.
Attraverso una modifica all’Allegato A della Legge 84/1994, tra i porti di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna viene incluso il Porto di Arbatax e, tra quelli di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, vengono inclusi il Porto Rifugio e il Porto Isola di Gela.
Per migliorare la mobilità di passeggeri e merci attraverso lo Stretto di Messina, alla competente Autorità di Sistema Portuale vengono assegnati 2 milioni di euro, per il 2021, 30 milioni di euro per il 2022 e 5 milioni di euro per il 2023, per la realizzazione di infrastrutture finalizzate a migliorare la capacità di accosto delle unità adibite al traghettamento nello Stretto di Messina, nonché i servizi ai pendolari.
Con una modifica all’art. 89 del Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (cd. decreto “Agosto”), si dispone che i ristori ivi previsti per le compagnie di trasporto marittimo, a seguito del calo di attività generato dall’emergenza Covid-19, siano riconosciuti alle imprese armatoriali con sede legale ovvero aventi stabile organizzazione nel territorio italiano, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo, ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo.
Attraverso alcune modifiche all’art. 199 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (cd. decreto “Rilancio”), si prevede:
– la facoltà, per le Autorità di Sistema Portuale, di ridurre i canoni dovuti fino al 31 luglio 2021 dalle imprese concessionarie che dimostrino di aver subito, nei primi 7 mesi dell’anno, un calo di fatturato pari o superiore al 20% rispetto allo stesso periodo del 2019;
– la destinazione alle imprese portuali concessionarie o autorizzate, a titolo di indennizzo per le minori prestazioni rese nei primi 7 mesi del 2021, rispetto allo stesso periodo del 2019, delle eventuali risorse residue stanziate per contribuire al finanziamento delle riduzioni dei canoni portuali.
5. Disposizioni per la funzionalità del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (art. 5)
Per garantire la realizzazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e resilienza e del Piano degli investimenti complementari, di competenza del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, e per promuovere attività di ricerca e formazione nel settore della mobilità sostenibile, viene istituito il Centro per l’Innovazione e la sostenibilità in materia di infrastrutture e mobilità (CISMI). Il CISMI, composto da ricercatori e tecnologi, è alle dirette dipendenze del Ministro e può stipulare convenzioni con istituti ed Enti di ricerca.
Inoltre, attraverso una modifica all’art. 45 del Decreto Legge sulla Governance del PNRR (D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), viene estesa la composizione del Comitato speciale, istituito, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’espressione dei pareri su alcune opere prioritarie del PNRR, ad un rappresentante del Ministero della Difesa, precisando che ai componenti del
Comitato spettano rimborsi spese in linea con quanto previsto per i componenti e gli esperti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Viene, parimenti, introdotta la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese ai componenti della Commissione Nazionale sul Dibattito Pubblico, si dispongono, al fine di adeguatamente remunerare le attività di controllo svolte dal personale del MIMS in relazione al PNRR e al Piano degli investimenti complementari, stanziamenti aggiuntivi di risorse e si amplia, infine, l’ambito di applicazione del fondo per incentivare le funzioni tecniche, istituito dall’art. 113 del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n.50/2016).
Con una modifica all’art. 10 del D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284, in tema di composizione del Comitato Centrale dell’Albo Nazionale degli Autotrasportatori, si dispone che le associazioni di categoria dell’autotrasporto per essere presenti all’interno del Comitato debbano, tra l’altro, essere rappresentate all’interno del CNEL, direttamente o per il tramite della Confederazione di adesione, che deve aver fatto parte dell’Assemblea Generale del CNEL, per almeno tre mandati negli ultimi 5 e ed è abilitata a indicare, per la presenza nel Comitato, una sola associazione di autotrasporto.
6. Funzionalità ANSFISA (art. 6)
Viene rafforzato il ruolo Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (Ansfisa), trasferendo all’Agenzia alcune ulteriori funzioni esercitate dagli Uffici speciali trasporti a impianti fissi (USTIF) del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, potenziando il ruolo e i poteri dell’Agenzia nell’ambito della Commissione permanente sulla sicurezza delle gallerie e prevedendo che il personale dell’Agenzia, con compiti ispettivi e di vigilanza, possa svolgere i servizi di polizia stradale previsti dal Codice della Strada. Gli USTIF e i relativi dipendenti vengono, infine, trasferiti all’Agenzia.
7. Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo (art. 7)
Viene estesa fino al 30 ottobre 2022 la facoltà concessa alle compagnie aeree europee e del Regno Unito, a seguito della Brexit, di effettuare collegamenti di linea, con aerei a corridoio unico, tra lo scalo di Milano Linate e gli aeroporti del Regno Unito.
Inoltre, con riferimento al dossier Alitalia, si dispone che:
– il programma della procedura di amministrazione straordinaria della compagnia sia immediatamente adeguato dai Commissari ai contenuti della Decisione della Commissione Europea sul piano industriale della “nuova Alitalia” ITA;
– i Commissari dell’Amministrazione straordinaria possano procedere alla cessione, a trattativa privata, anche di singoli beni, rami d’azienda, o parti di essi;
– il Programma dell’Amministrazione Straordinaria, adottato dai Commissari in conformità al piano industriale e alla relativa decisione della Commissione Europea, debba intendersi ad ogni effetto autorizzato;
– sia, parimenti, autorizzata la cessione alla nuova compagnia ITA dei compendi aziendali del ramo aviation, individuati nell’offerta vincolante da essa formulata, in conformità alla richiamata Decisione della Commissione Europea;
– gli slot aeroportuali non trasferiti all’acquirente siano restituiti all’organismo responsabile delle assegnazioni – Assoclearence;
– sia autorizzata l’autonoma cessione del marchio “Alitalia”, anche antecedentemente alle modifiche del Programma dell’Amministrazione Straordinaria, a un operatore aereo, da individuarsi tramite gara, che garantisca la concorrenzialità delle offerte e la valorizzazione del marchio;
– sia immediatamente operativo, con le disposizioni attuative recate dall’articolo in commento, il fondo istituito, presso il Ministero dello Sviluppo Economico per indennizzare i titolari di titoli di viaggio, voucher, o analoghi titoli, emessi dall’Amministrazione Straordinaria di Alitalia per l’emergenza Covid e rimasti inutilizzati.
8. Disposizioni in materia di incentivi all’acquisto di veicoli puliti (art. 8)
In considerazione degli effetti generati dall’emergenza Covid-19, ai fini delriconoscimento dell’incentivo ”Ecobonus” previsto dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore di chi acquista fino al prossimo 31 dicembre un’autovettura (M1) con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km, viene eliminato l’obbligo di provvedere a effettuare, entro la medesima data, l’immatricolazione del veicolo, che potrà, dunque, avvenire anche successivamente. Tale semplificazione vale anche per le procedure in corso alla data di entrata in vigore del decreto in commento; continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni applicative dettate dal Decreto interministeriale 20 marzo 2019. A questo proposito, il termine di scadenza per la conclusione della procedura di conferma della prenotazione dei contributi nell’apposita piattaforma informatica, è fissato al 31 dicembre 2021 per le prenotazioni inserite dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, anche se in fase di completamento, e al 30 giugno 2022 per quelle inserite tra il 1° luglio 2021 e il 31 dicembre 2021. I medesimi termini si
applicano, alle medesime condizioni, alle prenotazioni degli altri contributi relativi ai veicoli di categoria M1, M1 speciali, N1 e L.
Infine, per ottimizzare l’utilizzo delle risorse disponibili per incentivare l’acquisto di auto a basso impatto ambientale, si stabilisce che le risorse stanziate ed ancora disponibili per l’erogazione dell’ “Extrabonus” (incentivo massimo 2.000 euro), previsto per l’acquisto di auto con emissioni di CO2 inferiori a 60 g/km (articolo 1, comma 652, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) siano destinate all’erogazione dell’”Ecobonus” (incentivo massimo 6.000 euro)previsto, per i medesimi veicoli, dall’articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico possono essere destinate alle medesime finalità le risorse dell’”Extrabonus” che si dovessero rendere ulteriormente disponibili.
9. Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale (art. 15)
Attraverso alcune modifiche all’art. 22 della legge 5 maggio 2009, n.42, viene ridefinita la disciplina della cosiddetta perequazione infrastrutturale del Paese, prevedendo, tra l’altro:
– lo slittamento al 30 novembre 2021 del termine previsto per effettuare la ricognizione delle dotazioni infrastrutturali di competenza statale e non statale (in questo secondo caso la ricognizione è demandata agli Enti territoriali);
– la definizione, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi previa intesa in Conferenza Unificata, entro il 31 marzo 2022, dei criteri di priorità e delle azioni da perseguire, per il recupero del divario infrastrutturale, tra i diversi territori del Paese, nonché l’indicazione dei Ministeri competenti e la quota di finanziamento da assegnare, a valere sulle risorse dello specifico Fondo, a tale finalità istituito;
– la definizione, entro 30 giorni dall’emanazione del suddetto DPCM, da parte diciascun Ministero competente, assegnatario di quota parte delle risorse del Fondo, con proprio Decreto, d’intesa con il Ministro dell’Economia e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, del Piano degli interventi da realizzare, con indicazione dell’importo finanziato, dei soggetti attuatori, del cronoprogramma della spesa, nonché delle modalità di revoca ed eventuale riassegnazione delle elative risorse.
10. Commissari Straordinari (art. 16)
Intervenendo sul “Decreto Genova” (D.L. n.109/2018 convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n.130) si dispone che la carica del Commissario Straordinario nominato a seguito del crollo del Viadotto Polcevera, possa essere prorogata e rinnovata fino al 31 dicembre 2024, con conseguente stanziamento di circa 5 milioni di euro, a copertura dei relativi oneri, per gli anni dal 2021 al 2024.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO E INCENTIVI
1. Procedure di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (art. 10, commi da 1 a 6)
Il primo comma dell’articolo 10 sostituisce il comma 1039 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Sulla base della modifica introdotta, le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, giacenti nei conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, sono attribuiti direttamente a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, in relazione al
proprio fabbisogno finanziario (la precedente formulazione prevedeva un trasferimento mediante giroconto su un conto aperto presso la Tesoreria statale).
Il secondo comma specifica che il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con cui sono individuate le risorse finanziarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sarà aggiornato sulla base di eventuali riprogrammazioni del PNRR e che le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione necessarie all’attuazione del PNRR verranno assegnate annualmente sulla base del cronoprogramma finanziario degli interventi cui esse sono destinate.
Al comma 3 viene individuata nella notifica della decisione di esecuzione del Consiglio UE
– ECOFIN sull’approvazione e Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, unitamente al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sulla individuazione delle risorse finanziarie del Piano, la base giuridica di riferimento per l’attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi del PNRR e l’assunzione degli impegni di spesa.
Con il comma 4 si prevede che, qualora non diversamente previsto nel PNRR, ai fini della semplificazione delle procedure di contabilizzazione e rendicontazione delle spese, le amministrazioni responsabili dell’attuazione possono utilizzare le “opzioni di costo semplificate” (articoli 52 e seguenti del regolamento (UE) 2021/1060).
Il comma 5 specifica che i provvedimenti relativi alle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, adottati dalle amministrazioni responsabili, dovranno stabilire specifici criteri di assegnazione delle risorse, in modo da assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché la correttezza delle procedure di monitoraggio, rendicontazione e controllo, anche sulla base di apposite linee guida da emanarsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
In caso di attivazione delle procedure di recupero di somme assegnate a regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, si applicano – ai sensi del comma 6 – le procedure di cui al comma 7-bis dell’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Queste ultime prevedono che il mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma
procedurale degli adempimenti o la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la revoca del finanziamento, qualora non risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti.
2. Disposizioni urgenti in materia di progettazione territoriale e investimenti (art. 12)
L’articolo istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo “concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale” con una dotazione complessiva di 123.515.175 euro per le annualità 2021 e il 2022, a valere sul Fondo sviluppo e coesione. Le risorse sono destinate al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei Comuni delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, nonché in quelli assistiti dalle politiche di sostegno per le aree interne, in relazione all’avvio del ciclo di programmazione 2021/2027 dei fondi strutturali e del Fondo di sviluppo e coesione, nonché alla partecipazione ai bandi del PNRR. Al Fondo possono accedere tutti i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, sulla base delle classi demografiche e secondo l’assegnazione indicata nella
tabella che si riporta di seguito.
Tabella di riparto delle risorse del Fondo concorsi progettazione e idee per la coesione territoriale
Classi demografiche Importo complessivo da ripartire tra gli enti beneficiari
Fino a 1.000 abitanti =19.448.000 €
Tra 1.001 e 5.000 abitanti = 43.192.500 €
Tra 5.001 e 10.000 abitanti = 24.518.000 €
Tra 10.001 e 20.000 abitanti = 21.735.000 €
Tra 20.001 e 30.000 abitanti = 8.740.000 €
Premialità Unione comuni = 5.881.675 €
TOTALE 123.515.175,00 €
Le risorse del Fondo verranno ripartite ai singoli enti beneficiari con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dell’Autorità politica delegata per il Sud e la coesione territoriale, da adottarsi entro il 30 novembre 2021. È prevista una premialità in favore delle unioni di comuni. Le risorse del fondo dovranno essere impegnate dagli enti beneficiari entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di riparto delle risorse, mediante la messa a bando di premi per l’acquisizione di proposte progettuali. Le risorse assegnate agli enti beneficiari verranno trasferite successivamente alla pubblicazione del bando per l’acquisizione della progettualità. Nel caso in cui le risorse non dovessero essere impegnate entro il termine indicato, saranno restituite al Fondo e riassegnate agli enti beneficiari, secondo le modalità e le garanzie stabilite nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
L’Autorità responsabile della gestione del Fondo è individuata nell’Agenzia per la coesione territoriale, la quale dovrà assicurare assistenza agli enti beneficiari per l’accesso alFondo e provvedere al monitoraggio e alla verifica di coerenza delle proposte progettuali.
Gli enti beneficiari, nella valutazione delle proposte progettuali, verificano che esse siano coerenti o complementari rispetto agli obiettivi posti dall’articolo 3 del regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Reg. 2021/241), nonché con gli obiettivi della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021/2027, come definiti con apposite linee guida che verranno adottate entro il 30 ottobre 2021 dall’Autorità politica delegata per il sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili. Le proposte dovranno garantire il conseguimento di almeno uno dei seguenti obiettivi: la transizione verde dell’economia locale; la trasformazione digitale dei servizi; la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che assicuri lo sviluppo armonico dei territori, anche dal punto di vista infrastrutturale; la coesione economica; l’occupazione; la produttività; la competitività; lo sviluppo turistico del territorio; la ricerca; l’innovazione sociale; la cura della salute e la resilienza economica, sociale e istituzionale a livello locale; nonché il miglioramento dei servizi per l’infanzia e di quelli tesi a fornire occasione di crescita professionale ai giovani.
Ulteriore condizione individuata per la selezione dei progetti riguarda la coerenza con la vocazione dei territori, in modo da acquisire soluzioni compatibili con gli strumenti urbanistici regolatori generali. I progetti dovranno essere agevolmente e celermente realizzabili e comportare soluzioni a basso impatto ambientale, di recupero e valorizzazione del patrimonio esistente, di contrasto all’abusivismo, in ogni caso limitando il consumo di suolo.
I progetti selezionati sono acquisiti in proprietà dagli enti beneficiari e potranno essere utilizzati per la partecipazione degli enti interessati ad altre procedure di selezione a valere su procedure nazionali ed europee.
Viene previsto che l’Agenzia per la coesione territoriale, in collaborazione con l’ANAC, predisponga, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in commento, un bando tipo da utilizzare per la selezione dei progetti.
Le proposte progettuali acquisite dagli enti beneficiari potranno essere candidate alla selezione delle operazioni previste dai programmi operativi regionali e nazionali di gestione dei Fondi strutturali e dai Piani finanziati dal fondo di sviluppo e coesione, nell’ambito del ciclo di programmazione 2021/2027, previa valutazione della coerenza con le priorità dei singoli programmi.
Nel portale Opencoesione verranno raccolte, ai fini dell’accessibilità al pubblico, nonché del controllo e del monitoraggio sociale, tutte le informazioni dell’iniziativa.
3. Misure di agevolazioni per i comuni-estensione “Resto al Sud” (art. 13)
La misura “Resto al sud” viene estesa ai territori dei comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Capraia, Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere, Rio, Ventotene, localizzati nelle isole minori del Centro-Nord.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INNOVAZIONE
1. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni (art. 10, comma 7)
L’art. 10, comma 7 modifica il Codice dell’Amministrazione Digitale specificando che le Pubbliche Amministrazioni utilizzano esclusivamente le identità̀ digitali SPID e la carta di identità̀ elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete.
Con uno o più̀ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sarà stabilita la data a decorrere dalla quale le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di servizi pubblici e le società a controllo pubblico utilizzeranno esclusivamente le identità̀ digitali SPID, la carta di identità̀ elettronica e la Carta Nazionale dei servizi per identificare gli utenti dei propri servizi online.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERNAZIONALIZZAZIONE
1. Rifinanziamento della componente prestiti e contributi del Fondo 394/81 (art. 11)
Al fine di razionalizzare e rendere operative le risorse attribuite dal PNNR al Rifinanziamento e alla Ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (M1C2 investimento 5.1), vengono istituite due nuove sezioni nell’ambito del Fondo rotativo 394.
La “Sezione Prestiti”, con una dotazione finanziaria pari a 800 milioni di euro per il 2021, riguarda la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per attività nell’ambito delle finalità previste dall’art. 6 del decreto-legge n.112 del 25 giugno 2008 recante “Sostegno all’internazionalizzazione delle imprese” (quali la realizzazione di programmi per il lancio e la diffusione all’estero di nuovi prodotti e servizi, la diffusione di prodotti già esistenti
per l’acquisizione di nuovi mercati, studi di perfettibilità’ e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all’estero, etc.).
I suddetti finanziamenti agevolati sono esentati, a domanda del richiedente, dalla prestazione della garanzia in deroga a quanto previsto dalla vigente disciplina relativa al Fondo rotativo 394 (articolo 2, primo comma del decreto-legge n.251 del 1981).
La “Sezione Contributi”, con una dotazione finanziaria pari a 400 milioni di euro per il 2021, riguarda il cofinanziamento a fondo perduto fino al 50% dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sullo stanziamento della sezione Prestiti, per le finalità previste dal Fondo per la promozione integrata del DL “Cura Italia” (art.72, comma 1, lettera d) del decreto-legge n.18/2020).
Il Comitato agevolazioni, competente per la gestione del Fondo Rotativo 394, definirà con proprie delibere le modalità, i termini e le condizioni per la realizzazione della sopracitata linea progettuale verificando i requisiti necessari al finanziamento, così come da sezione M1C2-26 del PNNR, quali la natura e la portata dei progetti che dovranno essere in linea con gli obiettivi del Regolamento UE relativo al Dispositivo per la ripresa e resilienza (2021/241), il tipo di interventi sostenuti, i beneficiari interessati con prevalenza data alle PMI.