Indicazioni alle Autorità competenti per una uniforme applicazione delle norme relative alla “cessazione della qualifica del rifiuto” in seguito all’entrata in vigore della l. n. 55/2019
24 Settembre 2019Intervista Avv. Mara Chilosi – Comitato Scientifico Assorecuperi
25 Settembre 2019End of Waste – Proposta di modifica al comma 3 dell’art. 184-ter d.lgs. 15272006 – Osservazioni del Presidente Assorecuperi
Gentili Associati,
con la presente Vi informiamo che ASSORECUPERI era presente, lo scorso venerdì (20/09/2019), all’incontro straordinario del Tavolo Istituzionale dell’Osservatorio per l’economia circolare e la transazione energetica sul tema “end of waste”, tenutosi a Brescia.
Di seguito Vi proponiamo le osservazioni inviate dal Presidente Tiziano Brembilla all’Assessore all’Ambiente e Clima Raffaele Cattaneo, in riferimento alla proposta avanzata dalla Regione Lombardia di modificare il comma 3 dell’art. 184-ter, d.lgs. 15272006, che potete trovare in allegato: Nota end of waste
Caro Assessore,
in riferimento alla proposta di modifica al comma 3 dell’art. 184-ter, d.lgs. 15272006 che Regione Lombardia ha presentato al tavolo tenutosi a Brescia lo scorso venerdì, desidero innanzitutto ringraziarTi, a nome delle imprese associate ad Assorecuperi, per l’impegno che il Tuo Assessorato e le Strutture di Regione Lombardia stanno profondendo nella risoluzione delle problematiche poste o quantomeno aggravate dalla riforma apportata con la legge di conversione del decreto “Sblocca-cantieri”, confermando sin d’ora l’adesione della Associazione che rappresento all’iniziativa.
In merito al testo, mi permetto di avanzare le seguenti osservazioni:
(i) Al secondo periodo, nella seconda ipotesi (cioè dopo il primo “o”), è opportuno richiamare, oltre alle norme speciali cogenti, anche le norme tecniche armonizzate e gli standard internazionali concernenti i prodotti; ciò permetterebbe di superare, in presenza di simili riferimenti normativi e tecnici, la necessità che la Pubblica amministrazione debba verificare e motivare la sussistenza di tutte le condizioni previste dal comma 1 dell’art. 184-ter, essendo del tutto ragionevole presupporre che il rispetto dei requisiti previsti per l’immissione sul mercato di prodotti e di materie prime vergini sia circostanza di per sé sufficiente a ritenere cessata la qualifica di rifiuto;
(ii) Sempre al secondo periodo, nella terza ipotesi (cioè dopo il secondo “o”), coerentemente con quanto proposto al punto precedente, è opportuno prevedere la possibilità che le autorizzazioni rilasciate in regime ordinario o mediante AIA apportino variazioni non soltanto rispetto ai quantitativi, ma anche rispetto agli ulteriori requisiti tecnici previsti dai Decreti, ferme soltanto le caratteristiche dei materiali in uscita (vale a dire i criteri qualitativi per la cessazione della qualifica di rifiuto); ciò considerando, da un lato, che la inflessibilità delle condizioni previste dai Decreti è giustificata dal particolare meccanismo autorizzativo “per adesione” connaturato al regime semplificato, dall’altro, che svariate operazioni descritte nei Decreti hanno subìto negli anni aggiornamenti tecnici e tecnologici di cui è necessario tenere conto. Assorecuperi riterrebbe in ogni caso preferibile, onde evitare equivoci sulla estensione della specificazione a tutte e tre le casistiche, omettere la frase «per i parametri ivi indicati… quanto ottenuto da tale attività».
Un saluto cordiale
Tiziano Brembilla
Presidente Assorecuperi