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24 Marzo 2017L’allegato VII: chiarimenti sui soggetti coinvolti e i paesi di provenienza
Scrivo in merito ad una questione sollevata dal nostro spedizioniere in relazione all’allegato VII del Reg. CE 1013/2006. Praticamente viene detto che i soggetti del punto 1 e del punto 6 dell’Allegato VII devono essere dello stesso paese, non di paesi diversi (viene fatto riferimento all’art.18 punto 1 comma a) ). Mi potete confermare che effettivamente è così oppure questa è una interpretazione dell’Ufficio locale delle dogane?
ASSORECUPERI RISPONDE
Si conferma che, a quanto consta all’Associazione, secondo l’interpretazione oramai consolidata e comunque prevalente tra le Autorità di controllo della disciplina di cui al Reg. 1013/2006, «il soggetto che organizza la spedizione» [ex art. 18, par. 1, lett. a) nonché p. 1 del modulo di cui all’Allegato VII] deve essere «posto sotto la giurisdizione del Paese di spedizione», che è il Paese dal quale la spedizione ha inizio e dunque il paese del “generatore” (ossia del “produttore”) del rifiuto.
Per questo motivo si richiede che il soggetto indicato nel p. 6 dell’Allegato VII sia stabilito e comunque autorizzato ad operare nel medesimo Paese in cui è stabilito od opera il soggetto che organizza la spedizione, che potrà essere anche un raccoglitore o un commerciante/intermediario munito di delega scritta da parte del produttore.
Questo ai fini della tracciabilità ambientale del rifiuto, indipendentemente dal fatto che, nella catena commerciale, e dunque di fatturazione, si inseriscano poi ulteriori soggetti intermedi, eventualmente stabiliti nei Paesi di transito o di destinazione. In tal caso, si dovranno consegnare alla Dogana le diverse fatture, al fine di dimostrare il rapporto tra i soggetti contemplati dal Regolamento quali responsabili della spedizione (soggetto che organizza la spedizione da un lato e impianto destinatario dei rifiuti e incaricato del trattamento dall’altro; soggetti, questi, tra cui deve essere stipulato il green list contract previsto dall’art. 18 e che devono figurare nell’Allegato VII).
La questione riguardante l’esatto significato da attribuirsi alla locuzione “soggetto alla giurisdizione”, utilizzata dal Regolamento con riferimento tanto al soggetto che opera quale notificatore/organizzatore nel Paese di spedizione, quanto al destinatario dei rifiuti, è, peraltro, a tutt’oggi controversa, in assenza di indicazioni esaurienti da parte della Commissione europea e della Magistratura italiana. Sono state riferite prassi applicative diverse a seconda dei Porti e dei Paesi interessati dalla spedizione. In Italia, sono svariati i procedimenti di verifica ed i procedimenti sanzionatori che sono stati segnalati all’Associazione e che derivano da problematiche attinenti alla corretta individuazione dei soggetti responsabili della spedizione. Nel dubbio, è sempre consigliabile attenersi ad una interpretazione restrittiva della norma.
Quello che, come Associazione, possiamo riferire è che, a differenza che in passato, si propende oggi, in Italia, per un’interpretazione maggiormente “sostanziale” della normativa di cui trattasi e dunque per la verifica del possesso, da parte degli operatori, dei requisiti stabiliti dalla disciplina locale dei Paesi di spedizione e di destinazione, più che per la richiesta di una “stabile organizzazione”. Questo è il motivo che ha determinato, ad esempio, la richiesta ai soggetti stranieri che vogliano organizzare la spedizione di rifiuti prodotti e raccolti in Italia al fine di destinarli a recupero all’estero di iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali in Cat. 8 (commercio/intermediazione senza detenzione), bastando allo scopo il semplice “domicilio” in Italia.
Ciò in termini generali, occorre poi compiere verifiche caso per caso a seconda del Porto e del Paese in cui si va ad operare o con il quale si entra in relazione.
La presente non ha valore di parere legale, ma di scambio di informazioni in ambito associativo.