DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DEI CONTROLLI DELLE EMISSIONI
27 Aprile 2021Approvato il PNRR in Parlamento
30 Aprile 2021Legge di delegazione europea – Disposizioni in materia di ambiente ed energia
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 97 del 23 aprile 2021 è stata pubblicata la Legge 22 aprile 2021, n. 53 recante: “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-
2020”.
La Legge – che insieme alla Legge europea è lo strumento per l’adeguamento all’ordinamento dell’UE introdotto dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 234 – contiene le disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell’Unione Europea. Il provvedimento, in vigore dall’8 maggio 2021, si compone di 29 articoli, che recano disposizioni di delega riguardanti il recepimento di 39 direttive europee inserite nell’allegato A, nonché l’adeguamento della normativa nazionale a 16 regolamenti europei. Contiene, inoltre, principi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega relativa a 18 direttive.
Si evidenziano, in seguito, le principali disposizioni in materia di ambiente ed energia.
Articolo 5 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001,sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili)
L’articolo detta i principi e i criteri di delega per l’attuazione della direttiva 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.
Tra essi un particolare rilievo assume il principio in base al quale il Governo deve individuare le aree idonee e non idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima,
previa intesa con la Conferenza unificata, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.
A tal fine si prevede debbano essere identificate aree idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC. Ogni regione avrà l’obbligo di redigere la lista delle aree idonee entro sei mesi nel rispetto del principio della minimizzazione degli impatti ambientali e paesaggistici.
Un altro principio che dovrà guidare l’azione del Governo nel recepire il dettato europeo è quello di individuare procedure abilitative semplificate, secondo un principio di sussidiarietà, per l’installazione degli impianti da rinnovabili, con particolare riferimento
alle procedure autorizzative e all’ottenimento degli incentivi, oltre che per gli interventi di rifacimento totale e parziale, riattivazione, integrale ricostruzione e potenziamento di impianti già esistenti.
L’articolo in esame evidenzia poi la necessità di introdurre misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente e per la semplificazione della normativa in materia di procedure di qualificazione degli installatori di impianti.
Ulteriore criterio cui dovrà attenersi il Governo riguarda la promozione dell’autoconsumo.
In particolare, viste le diverse configurazioni possibili, viene richiesto di riordinare e semplificare il quadro normativo per favorire la costituzione di tutte le forme possibili di autoconsumo, compreso quello collettivo. Viene richiesto poi l’avvio di sistemi di monitoraggio delle varie forme di autoconsumo, anche ai fini dell’aggiornamento delle modalità di imposizione e raccolta delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, valutando il trasferimento alla fiscalità generale degli oneri non
direttamente connessi ad obiettivi di sviluppo ambientalmente sostenibile o di contrasto alla povertà energetica.
Sempre al fine di promuovere l’autoconsumo, viene richiesto al Governo di introdurre misure per l’integrazione delle rinnovabili negli edifici esistenti, e successivamente, per favorire l’inserimento di tali impianti nelle comunità energetiche, così da sfruttare al
massimo l’utilizzo locale della produzione energetica. A tal fine, agli impianti a fonti rinnovabili inseriti nelle configurazioni di autoconsumo collettivo e nelle comunità dell’energia dovrà essere garantito un accesso paritario e non discriminatorio a tutti i pertinenti regimi di sostegno di natura normativa o regolatoria, che tengano conto dei costi evitati per il sistema elettrico.
Un ulteriore criterio di delega riguarda i sistemi di accumulo, il cui ruolo è fondamentale quando si parla di autoconsumo e di energie rinnovabili. Essi dovranno essere opportunamente diffusi, tenendo ben presenti e riducendo i potenziali impatti negativi
legati all’utilizzo di sostanze tossiche e inquinanti per la produzione di batterie.
Viene poi richiesto al Governo di favorire l’utilizzo di biomasse legnose provenienti da pratiche sostenibili; di promuovere l’utilizzo dei biocarburanti; di incentivare la trasformazione di invasi e dighe esistenti per la produzione di energia e sfruttare
l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare.
Un altro principio che dovrà guidare l’azione del Governo nel recepire il dettato europeo è quello di aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coordinamento con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo, anche prevedendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, anche al fine della completa rimozione dell’eternit o dell’amianto. I principi che si richiede di attuare in questo processo sono l’accoppiamento delle rinnovabili con sistemi di accumulo per favorire la programmabilità e l’eliminazione del meccanismo dello scambio sul posto. In aggiunta agli incentivi di tipo economico prevede di stimolare il ricorso a strumenti per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili quali gli accordi di compravendita di energia elettrica da fonti rinnovabili a lungo termine.
Un’ulteriore criterio a cui il Governo dovrà uniformarsi è l’introduzione di misure per la razionalizzazione, la valorizzazione e l’incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente.
Per quanto riguarda i biocombustibili, il Governo è delegato a:
– aggiornare, potenziare e introdurre meccanismi di sostegno per la produzione di biometano, biocarburanti avanzati, carburanti derivanti dal carbonio riciclato e idrogeno;
– prevedere disposizioni volte all’introduzione di misure per lo sviluppo dei biocarburanti avanzati per favorire la decarbonizzazione nel settore dell’aviazione, anche mediante specifiche forme di incentivazione;
– semplificare e accelerare il processo di recepimento degli aggiornamenti relativi alle materie prime idonee alla produzione di biometano e biocarburanti avanzati, prevedendo che il recepimento degli aggiornamenti sia adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
– adottare un approccio tecnologicamente neutro, evitando la promozione di specifiche fonti di energia rinnovabile, anche alla luce dello stato di sviluppo tecnologico;
– escludere infine, a partire dal 1° gennaio 2023, l’olio di palma e l’olio di soia dagli obblighi di miscelazione al combustibile diesel e dalla produzione elettrica rinnovabile, così come dal relativo conteggio delle fonti rinnovabili e dai sussidi di mercato.
In relazione alla mobilità sostenibile vengono contemplati i seguenti principi e criteri direttivi:
– introdurre misure per la promozione dell’utilizzo di energia elettrica rinnovabile per la ricarica di veicoli elettrici, al fine di contribuire al raggiungimento dei target di penetrazione di decarbonizzazione del settore dei trasporti;
– introdurre misure di semplificazione per la costruzione e l’esercizio delle infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici, al fine di supportare il raggiungimento degli obiettivi di diffusione dei veicoli elettrici previsti dal PNIEC.
Da ultimo, viene impegnato il Governo a promuovere l’impiego di idrogeno verde nell’industria siderurgica e chimica, per quanto riguarda le attività industriali che necessitano di quantità di energia elevate che non possono essere soddisfatte dalla
produzione di energia da fonti rinnovabili.
Articolo 12 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione))
L’articolo detta i principi che il Governo dovrà osservare nell’attuazione della direttiva europea 2018/994 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica.
In materia di autoconsumo viene stabilito il criterio generale in base al quale il Governo dovrà definire la disciplina relativa alle comunità energetiche, valorizzando la rete elettrica esistente e garantendo un’adeguata partecipazione ai costi del sistema e, in più
in generale, dovrà aggiornare il quadro normativo sull’autoconsumo, sui sistemi di distribuzione chiusi e di linee dirette, con particolare attenzione alla loro partecipazione ai costi del sistema.
Viene poi richiesto al Governo di definire il quadro normativo semplificato per lo sviluppo e la diffusione dei sistemi di accumulo e per la partecipazione degli stessi ai mercati dell’energia elettrica e dei servizi. Il quadro normativo semplificato dovrà tener conto delle esigenze di flessibilità e adeguatezza del sistema elettrico, prevedendo l’attivazione di servizi di flessibilità e ancillari anche di carattere standardizzato sulle reti di distribuzione, nonché l’adozione delle necessarie procedure autorizzative e degli
strumenti funzionali all’adozione di soluzioni di mercato con un orizzonte a lungo termine, al fine di dare stabilità agli investimenti.
Per migliorare il coordinamento tra le varie politiche, dovrà essere definita una disciplina unica in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo, che sia coerente con la disciplina attuativa della Direttiva sulla promozione delle fonti rinnovabili. A tal fine dovranno essere avviate sperimentazioni per un graduale passaggio ad un sistema di auto-dispacciamento, volto a promuovere un ruolo più attivo dei gestori delle reti di distribuzione e una migliore valorizzazione dell’apporto della generazione distribuita, anche attraverso un sistema di premi e penalità che stimoli produttori e consumatori di energia a bilanciare le proprie posizioni a livello locale.
Viene inoltre demandato al Governo il compito di procedere
– al riordino e alla semplificazione della normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo;
– al riordino della disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
– all’individuazione delle misure incentivanti per la promozione delle comunità di energia rinnovabile per favorire la partecipazione delle comunità locali alla realizzazione degli impianti;
– all’adozione di misure per agevolare il massimo utilizzo dell’energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo dell’energia.
In funzione delle esigenze di flessibilità del sistema e di integrazione della generazione distribuita e della gestione della domanda, secondo criteri di gradualità, si prevede che Governo adotti misure per l’evoluzione del ruolo e delle responsabilità dei gestori delle reti di distribuzione, in coordinamento con il gestore della rete di trasmissione.
L’articolo in esame delega infine il Governo a:
– affidare all’Autorità in termini di possibilità di prevedere sanzioni amministrative pecuniarie (fino al 10% del fatturato) per le imprese elettriche che non rispettano gli obblighi previsti dalla direttiva 2019/944 e dal regolamento (CE) n. 2019/943.
– rivedere anche la tariffazione energetica, riducendo la parte di componenti fisse delle fatture per l’energia elettrica, oltre che introdurre misure per il potenziamento dell’infrastruttura di rete e la promozione di reti intelligenti.
Articolo 19 (Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/943, sul mercato interno dell’energia elettrica (rifusione), e del regolamento (UE) 2019/941, sulla preparazione ai rischi nel settore
dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE)
L’articolo impegna il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge in commento, per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 2019/943, che pone le basi per conseguire gli obiettivi dell’Unione dell’energia, in particolare delle politiche per l’energia e il clima al 2030, attraverso segnali di mercato che orientino le scelte degli operatori e dei consumatori in modo efficiente. L’adeguamento è richiesto anche in relazione al regolamento (UE) n. 2019/941, che stabilisce norme sulla cooperazione tra gli Stati membri al fine di prevenire e gestire le crisi nel settore dell’energia elettrica anche attraverso meccanismi di solidarietà, in pieno accordo con i requisiti di un mercato interno concorrenziale.
Nell’adeguamento della normativa nazionale, il Governo dovrà osservare princìpi e criteri direttivi specifici. Primo tra tutti, è l’avvio di un processo per il graduale superamento del prezzo unico su base nazionale (PUN), oltre che la semplificazione e la modifica della disciplina del dispacciamento e dei mercati all’ingrosso dell’energia. A tal fine, dovranno essere previsti, fra l’altro, il ricorso a contratti di acquisto di energia a prezzo dinamico, l’avvio di sperimentazioni e attività di dispacciamento locale e autodispacciamento, nonché la possibilità di stipulare accordi diretti semplificati fra produttore e consumatore di energia all’interno della medesima zona di mercato.
Per procedere in tale opera di riordino vengono attribuite all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) le competenze in materia di esenzione dell’accesso ai terzi per gli interconnettori, al fine di semplificare la gestione delle procedure di richiesta di esenzione. Sempre all’ARERA sono conferite le competenze finalizzate alla deroga all’obbligo di ridispacciare gli impianti di generazione.
Un altro principio che dovrà guidare l’azione del Governo nel recepire il dettato europeo è quello di stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 2019/943, l’erogazione, da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 22 (Princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente)
L’articolo 22 reca princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904 (cd. SUP – Single Use Plastic) sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente.
In particolare viene sottolineato come, nell’esercizio della delega, il Governo debba osservare, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali, anche una serie di princìpi e criteri specifici.
Tra questi merita una menzione quello volto a incoraggiare l’uso di prodotti sostenibili e riutilizzabili, alternativi a quelli monouso, anche attraverso la messa a disposizione del consumatore finale, presso i punti vendita, di prodotti riutilizzabili, opportunamente definiti nelle loro caratteristiche tecniche in modo da garantire effettivi, molteplici utilizzi, comunque nel rispetto della normativa in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
Altro criterio di delega che viene specificato è quello che evidenzia come, ove non sia possibile l’uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell’allegato alla direttiva (UE) 2019/904, occorra prevedere la graduale restrizione all’immissione nel mercato dei medesimi nel rispetto dei termini temporali previsti dalla direttiva, consentendone l’immissione nel mercato qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile
certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali crescenti di materia prima rinnovabile.
Un altro principio che dovrà guidare l’azione del Governo nel recepire il dettato europeo è quello di adottare misure volte a informare e sensibilizzare i consumatori e a incentivarli ad assumere un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla direttiva (UE) 2019/904, nonché adeguate misure finalizzate a ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dal rilascio di palloncini, con esclusione di quelli per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali non distribuiti ai consumatori.
Tra i nuovi criteri di delega, quello più incisivo riguarda l’inclusione dei bicchieri di plastica tra i prodotti monouso cui si applica l’articolo 4 della direttiva (UE) 2019/904. Si ricorda che l’articolo 4 della direttiva prevede che gli Stati membri adottino misure
necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato alla direttiva stessa, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, tra i quali, in
particolare, la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre, entro il 2026, una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.
Per quanto riguarda il quadro sanzionatorio, uno dei nuovi principi di delega è volto a introdurre negli Stati membri, una disciplina sanzionatoria effettiva, proporzionata e dissuasiva per le violazioni dei divieti e delle altre disposizioni di attuazione della
direttiva, devolvendo i proventi delle sanzioni agli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni.
Viene, infine, prevista l’armonizzazione normativa tra il quadro europeo e quello nazionale e, in particolare, viene chiesto al Governo di procedere al recepimento della direttiva abrogando l’articolo 226-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(che indica ai produttori, su base volontaria e in via sperimentale, di adottare modelli di produzione volti a diminuire l’incidenza dei prodotti in plastica monouso), contestualmente al recepimento della direttiva stessa.