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11 Giugno 2021Legno e prodotti derivati: istituito il Registro degli operatori che effettuano la prima immissione sul mercato interno
Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 17 maggio 2021 il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 9 febbraio 2021 recante “Istituzione del registro nazionale degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati”.
Tale provvedimento – in attuazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 178/20141 e del Regolamento UE n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati – istituisce il registro degli operatori presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente.
Al suddetto registro sono tenute ad iscriversi le persone fisiche o giuridiche che effettuano la prima immissione sul mercato interno, attraverso qualsiasi mezzo, qualunque sia la tecnica di vendita, di legno o prodotti da esso derivati destinati alla distribuzione o all’uso nell’ambito di un’attività commerciale come specificato nel Reg. n. 995/2010 e, per i prodotti inclusi, nell’allegato al regolamento.
Per l’individuazione dei vari prodotti inclusi nell’allegato al Reg. n. 995/2010 si rinvia al testo del medesimo, tuttavia si segnala a titolo esemplificativo che in tale elenco sono ricomprese secondo la classificazione della nomenclatura relativa alla tariffa doganale anche le cornici di legno per quadri, fotografie, specchi o articoli simili ed i mobili in legno.
Sono, invece, esonerati dall’iscrizione obbligatoria al registro gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali.
Proprio ai fini dell’iscrizione al registro, si ritiene utile precisare che, ai sensi del Regolamento n. 995 citato, si intende per «commercializzazione» la prima immissione sul mercato interno, come sopra descritta, a titolo oneroso o gratuito, mentre è esclusa da tale definizione la fornitura sul mercato interno di prodotti del legno ottenuti da legno o prodotti da esso derivati che sono già stati immessi sul mercato interno.
Il registro si compone di due sezioni distinte: la prima riguarda gli operatori che commercializzano legno o prodotti derivati d’importazione e la seconda gli operatori che commercializzano soltanto legno d’origine nazionale.
Gli operatori che svolgono entrambe le attività sono tenuti ad iscriversi ad entrambe le sezioni del registro.
Con riguardo agli operatori che all’entrata in vigore del presente decreto svolgono già l’attività in oggetto, viene stabilito l’obbligo di iscriversi al registro entro sessanta giorni dalla pubblicazione online dell’apposita modulistica sul sitodel Ministero.
A pubblicazione avvenuta, l’iscrizione obbligatoria di chi intenda intraprendere la suddetta attività di operatore deve avvenire in qualsiasi momento precedente all’inizio dell’attività.
Per l’esame puntuale della disciplina introdotta dal Decreto in oggetto, si rinvia al testo del provvedimento.