Albo – Requisiti dispensa RT
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23 Settembre 2022Prevenzione Incendi
Stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti
Si informa che è stato pubblicato nella G.U. dell’ 11 agosto 2022 n. 187 il decreto del Ministero dell’Interno 26 luglio 2022 che reca, in Allegato, le “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”.
Il Decreto entra in vigore dal 9 novembre 2022 (90 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta), si applica alle attività di nuova realizzazione e prevede un termine di adeguamento di 5 anni (e, quindi, entro il 9 novembre 2027) per le attività già esistenti alla data di entrata in operatività dello stesso.
Rientrano nelle nuove disposizioni gli stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in via esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento dei rifiuti.
Sono esclusi gli impianti di rifiuti inerti e radioattivi, nonché i centri di raccolta di rifiuti aventi superficie superiore a 3.000 metri quadri.
In base all’art. 5, il decreto non comporta adeguamenti per le attività che:
✔ siano già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38 comma 1 del D.L. 69/13 (“Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”);
✔ siano in regola con gli adempimenti previsti dagli artt. 3, 4, 5 e 7 del D.P.R. 151/2011 (“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi”).
Per quanto riguarda gli interventi di modifica o di ampliamento di attività di stoccaggio o trattamento dei rifiuti, le nuove regole si applicano a condizione che le misure di sicurezza antincendio già in essere nella parte non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare.
Per completezza d’informazione, stante il carattere estremamente dettagliato delle disposizioni tecniche, si allega il testo integrale del provvedimento.