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18 Marzo 2021Proroga di validità di titoli abilitativi e amministrativi per la circolazione stradale dei veicoli
In data 9 marzo è stata pubblicata una Circolare del Ministero dell’Interno che riepiloga le proroghe amministrative per la circolazione stradale.
La Circolare fornisce un quadro coordinato delle proroghe di validità della documentazione necessaria alla circolazione stradale, con particolare riferimento alle revisioni tecniche dei veicoli; il Ministero dell’Interno- Dipartimento per la Pubblica Sicurezza ha pubblicato la circolare prot. 300/A/2132/21/115/28 del 9 marzo u.s. in cui riepiloga le novità legislative recentemente introdotte in materia di proroga di validità di titoli abilitativi e amministrativi per la circolazione stradale dei veicoli.
In particolare, la comunicazione fa seguito all’approvazione del Regolamento (UE) 2021/267 (cfr. ns. nota prot. 1335/2021) che ha modificato il precedente quadro normativo di proroghe e sui cui aggiornamenti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (oggi Ministero delle Infrastrutture e Mobilità Sostenibili) ha pubblicato la circolare n. 7203 del 1° marzo u.s. (cfr. ns nota prot. 1696/2021).
Ad integrazione di quanto già riportato con le note precedenti, la Circolare in oggetto fornisce una tabella (QUI IL LINK) che ricostruisce il quadro completo delle proroghe in materia di revisione dei veicoli (art. 80 del Codice della Strada) frutto del sovrapporsi degli interventi nazionali ed europei.
Per una più agevole lettura della tabella, si riporta la legenda della classificazioni internazionale dei veicoli in essa riportata.
– L: ciclomotori e motocicli, tricicli, quadricicli leggeri e pesanti;
– M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote;
– N: veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote;
– O1: rimorchi con massa massima non superiore a 0,75t;
– O2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma non superiore a 3,5 t;
– O3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t;
– O4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t;
– T5: trattori a ruote (agricoli o forestali utilizzati prevalentemente sulle strade pubbliche per il trasporto di merci) la cui velocità massima per costruzione è superiore a 40 km/h.