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9 Marzo 2021Proroga di validità di titoli abilitativi e amministrativi per la circolazione stradale dei veicoli
12 Marzo 2021Pubblicato l’aggiornamento delle procedure applicative D.M. 2 marzo 2018
Si informa che il GSE ha pubblicato un aggiornamento delle Procedure Applicative del Decreto Ministeriale 2 marzo 2018, approvate dal Comitato Tecnico Consultivo sui Biocarburanti in data 4 marzo 2021.
Di seguito riportiamo le principali variazioni.
Con riferimento alle graduatorie si evidenzia che sono stati modificati alcuni criteri per la definizione della graduatoria stimata degli impianti ai fini dell’incentivazione e del ritiro del biometano. Nella versione aggiornata delle Procedure sono inseriti in graduatoria stimata: gli impianti qualificati in esercizio con contratto di incentivazione stipulato; gli impianti qualificati a progetto per i quali il Produttore ha stipulato la lettera di intenti con il GSE; gli impianti pertinenti e gli incrementi di capacità produttiva.
Per agevolare il Produttore nella dimostrazione del sostenimento del costo di realizzazione dell’impianto pertinente, in caso di presenza di più soggetti che partecipano al costo, sono state descritte due possibili modalità. Il Produttore può partecipare al costo di realizzazione dell’impianto pertinente tramite: l’acquisto di alcune parti dell’impianto che vengono conferite ad un soggetto terzo che ha la titolarità dell’impianto pertinente; la ricezione e contabilizzazione delle fatture emesse nei suoi confronti da parte di un soggetto terzo definito “General contractor” che si occupa della realizzazione dell’impianto pertinente e ne rimane titolare.
Sono poi state inserite alcune precisazioni all’interno dell’elenco delle materie prime utilizzabili per la produzione di biocarburanti avanzati, il cui utilizzo permette di accedere alle incentivazioni. In particolare sono state eliminate le materie prime con un elevato impatto ambientale come l’olio di palma. Tale elenco costituisce ora un allegato del Decreto (Allegato A).
Per quanto concerne gli incentivi (articoli 6 e 7), è stato specificato, tramite l’introduzione dell’algoritmo di calcolo, che quanto corrisposto al Produttore su base
mensile è una media ponderata con le quantità dei prezzi di vendita del biometano sul mercato.
Inoltre, nelle configurazioni che prevedono la liquefazione del biometano sono stati introdotti ulteriori punti di misura per evitare doppi conteggi dell’energia incentivabile dovuti a ricircoli del biometano e sono stati conseguentemente modificati gli algoritmi di calcolo dell’energia incentivabile.
Viene poi esplicitato che, come previsto dal Decreto, nel calcolo dell’energia incentivabile per le diverse configurazioni sarà sempre considerato il quantitativo di biometano sostenibile indicato nel certificato di sostenibilità, seppure non esplicitamente riportato negli algoritmi di calcolo.
Ulteriormente, per procedere al pagamento in termini più rapidi delle somme riconosciute ai Produttori, sono state semplificate le procedure interne relative al riconoscimento dell’incentivo.
Ai fini dell’ottenimento dell’incentivo il Produttore deve fornire al GSE tutti i contratti di fornitura stipulati con gli eventuali intermediari e i distributori di gas naturale, affinché la catena di consegna del biometano fino al consumo sia completa. Oltre ai contratti di fornitura, per ogni impianto di distribuzione di gas naturale utilizzato per l’immissione in consumo del biometano nei trasporti, il Produttore dovrà inviare la licenza di esercizio rilasciata dall’Agenzia delle Dogane con la quale viene assegnato il Codice Ditta al titolare/gestore dell’impianto di distribuzione.
Viene, infine, previsto che il GSE effettui controlli sulle informazioni autodichiarate dai Produttori ai fini del riconoscimento degli incentivi previsti. Qualora vengano rilevate anomalie tra quanto autodichiarato e la documentazione fornita, il GSE provvederà alla rideterminazione degli incentivi erogati e al recupero di quanto indebitamente percepito.
Per controllare l’effettiva immissione in consumo del biometano nei trasporti, il GSE può richiedere al Produttore di fornire le fatture attestanti la vendita del biometano ai distributori di gas naturale per i trasporti, inclusi eventuali intermediari. Qualora l’impianto di distribuzione attraverso il quale viene immesso in consumo il biometano sia dello stesso soggetto giuridico titolare dell’impianto di produzione, in luogo delle fatture e in relazione alla configurazione impiantistica adottata, dovranno essere forniti i seguenti documenti: i verbali di misura del GdR per il punto di riconsegna del gas naturale; i documenti di trasporto (DDT, EAD); l’attestazione del pagamento delle accise.
Al fine di verificare le informazioni relative alla sostenibilità il GSE può richiedere al Produttore l’invio dei certificati di sostenibilità relativi alle partite di biometano o di biocarburanti avanzati oggetto di incentivazione. Ai Produttori di biocarburanti avanzati diversi dal biometano il GSE può richiedere, inoltre, i contratti di approvvigionamento delle materie prime.
Per completezza di informazioni si allega il testo aggiornato delle Procedure Applicative DM 2 marzo 2018. CLICCA QUI