Divulgazione di circolari riguardanti il Contributo Ambientale CONAI
20 Dicembre 2024Pubblicazione deliberazioni n. 3,4,5,6 del 19 dicembre 2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali
Si informa che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato, lo scorso 19 dicembre 2024, le seguenti delibere:
1. Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”;
2. Deliberazione n. 4 del 19 dicembre 2024 “Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali”;
3. Deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024 “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)”;
4. Deliberazione n. 6 del 19 dicembre 2024 “Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)”.
DELIBERAZIONE N. 3 DEL 19 DICEMBRE 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”
La deliberazione stabilisce che gli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo e obbligati all’iscrizione al RENTRI, devono essere dotati di sistemi di geolocalizzazione, come previsto dal Decreto n. 253 del 12 dicembre 2024. Sono esclusi motoveicoli e veicoli per il trasporto di soli rifiuti non pericolosi.
Si prevede inoltre che l’idoneità tecnica, requisito essenziale per questa categoria, sia attestata tramite dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa (modello allegato “A”). Tale dichiarazione è necessaria anche in caso di trasferimento del veicolo a un’altra impresa.
Le imprese devono altresì dimostrare il requisito tramite dichiarazione telematica (sistema AGEST) tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025. In caso di mancato adempimento entro i termini previsti, sarà avviato un procedimento disciplinare.
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024 (Sistemi di geolocalizzazione cat. 5)
DELIBERAZIONE N. 4 DEL 19 DICEMBRE 2024 “Abrogazione della categoria 3-bis dell’Albo nazionale gestori ambientali”
La deliberazione abroga due deliberazioni precedenti relative alla gestione dei rifiuti e alle procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali:
1. Abrogazione della deliberazione n. 1 del 19 maggio 2010 recante modalità semplificate per la gestione di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature.
2. Abrogazione della deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2019 che modificava la deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 riguardante la modulistica per la comunicazione d’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
Delibera n. 4 del 19 dicembre 2024 (Abrogazione iscrizione in categoria 3 bis)
DELIBERAZIONE N. 5 DEL 19 DICEMBRE 2024 “Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015)”
Categoria 5
La deliberazione prevede che l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di autotrasportatore che intende iscriversi nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi può trasportare anche altri tipi di rifiuti, a seconda delle caratteristiche tecniche dei veicoli e dei vincoli autorizzativi:
1. Imprese con veicoli immatricolati per uso conto terzi possono trasportare rifiuti speciali non pericolosi (prodotti da terzi o di cui sono produttori iniziali/nuovi produttori) e rifiuti (pericolosi e non) legati all’attività di commercio o al funzionamento dei propri impianti.
2. Imprese con veicoli per uso proprio possono trasportare rifiuti speciali pericolosi di cui sono produttori (iniziali o nuovi), e rifiuti legati al commercio o agli impianti che costituiscono la loro attività prevalente.
In entrambi i casi l’attività di commercio o l’autorizzazione degli impianti deve essere indicata nell’iscrizione.
Categoria 4
Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 4 per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi possono ampliare le attività in base alla tipologia di veicoli e alla loro destinazione d’uso:
1. Imprese con veicoli per uso conto terzi possono trasportare rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi o di cui sono nuovi produttori, oltre ai rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) di cui sono produttori iniziali (categoria 2-bis).
2. Imprese con veicoli per uso proprio possono trasportare rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi per commercio o per il funzionamento dei propri impianti prevalenti, rifiuti speciali non pericolosi di cui sono nuovi produttori e rifiuti speciali (non pericolosi e pericolosi) di cui sono produttori iniziali (categoria 2-bis).
In entrambi i casi l’attività di commercio o l’autorizzazione degli impianti deve essere riportata nell’iscrizione.
Delibera n. 5 del 19 dicembre 2024 (Modulistica cat. 4 e 5 sostituzione Delibera 2_2015)
DELIBERAZIONE N. 6 DEL 19 DICEMBRE 2024 “Modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120 (sostituzione della deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017)”.
La deliberazione abroga la deliberazione n. 3 del 22 febbraio 2017 e riporta il nuovo modello di comunicazione per l’iscrizione e per il rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura semplificata per aziende speciali, consorzi di comuni e società di gestione dei servizi pubblici per i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi comuni (Allegato A) e per le imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi (Allegato B).
Delibera n. 6 del 19 dicembre 2024 (Modulistica proc iscr sempl sostituzione Delibera 3_2017)