COP26: GLI IMPEGNI E LE ALLEANZE DELL’ITALIA
15 Novembre 2021Accordo per la qualificazione degli impianti di selezione
17 Novembre 2021Sistemi di Deposito Cauzionale – art. 219-bis
Nell’ambito delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni bis1, sono state previste anche disposizioni di modifica dell’art. 219-bis del TUA (Testo Unico Ambientale), volte a delineare, come obiettivo degli operatori
economici, la costituzione di Sistemi di Deposito Cauzionale, noti per essere un efficace strumento di riduzione della produzione di rifiuti da imballaggi, attraverso il loro riciclo: la finalità è quella della tutela dell’ambiente attraverso soluzioni di economia circolare.
Recita infatti il nuovo comma 1, art. 219-bis TUA: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione, nonché sistemi per il riutilizzo degli imballaggi”.
L’operatività della norma è prevista per fine novembre, grazie all’emanazione di un Decreto interministeriale (MiTE e MiSE), contenente la disciplina, che avrà ad oggetto, tra l’altro, i valori cauzionali per ogni singola tipologia imballaggio e le modalità di restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l’imballaggio.
L’applicazione di tali sistemi è stabilita per gli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo, utilizzati per acqua e per altre bevande.
Come funziona un “tipico” Sistema di Restituzione con Cauzione:
– Al consumatore finale/cliente viene addebitato, direttamente alla cassa3 , il quantum del deposito cauzionale -riportato sullo scontrino- corrispondente al singolo bene acquistato (bottiglia di plastica o vetro, lattina di alluminio): ad esempio, tot cent/euro per 6 bottiglie di plastica, tot cent/euro per 4 bottiglie di vetro, etc.;
– dopo il consumo, il contenitore vuoto (bottiglia di plastica/vetro o lattina) viene dall’utente stesso riportato al puto vendita, e inserito nell’apposito raccoglitore;
– l’utente percepirà un valore corrispondente al numero di contenitori restituiti.
Il Decreto interministeriale di fine mese chiarirà la portata di tutti i menzionati aspetti inerenti il funzionamento del Sistema.
I soggetti della Filiera
Un Sistema di deposito cauzionale come quello sopra descritto:
– è mosso dalla convenienza per il Consumatore a riportare i vuoti;
– è gestito dai Produttori di bevande che, attraverso la Distribuzione, ottengono la restituzione degli imballaggi vuoti;
– passa attraverso le Imprese del recupero che riciclano gli imballaggi, reimmettendoli nel ciclo produttivo.
Anche il Consumatore è dunque soggetto attivo di un sistema improntato a canoni di economia circolare, contribuendo egli alla diminuzione del numero di imballaggi dispersi nell’ambiente.
Vale la pena inoltre evidenziare che, con valori di deposito cauzionale “significativi” per il Consumatore, l’affermarsi di un tale circuito virtuoso può diventare una risposta concreta alla necessità di far fronte agli obblighi
europei di raggiungere maggiori quantitativi di imballaggi recuperati/riciclati.
Gli obiettivi di politica europea sulla plastica, prevedono infatti:
– l’obbligo di riciclare il 55% di tutti gli imballaggi in plastica, entro il 2025 (Dir.UE 2018/852 “Imballaggi e Rifiuti di imballaggio”);
– l’obbligo di riciclare il 77% dei contenitori di bevande in PET entro il 2025 e il 90% entro il 2029;
– l’obbligo di assicurare un contenuto minimo di materiale riciclato del 25% entro il 2025 e del 30% entro il 2030 (per questi ultimi due Nei vari Paesi dove tale Sistema è in vigore, il punto vendita può non essere lo stesso dove la bottiglia/lattina è stata acquistata.
Alcune criticità insite nella norma
Nell’emanando Decreto ministeriale, si attende anche il chiarimento relativo al punto sugli incentivi: non è chiaro infatti se il sistema sarà di tipo volontario od obbligatorio, dato che :
– la norma, prima, dice che “gli operatori adottano sistemi …”, ma, subito dopo , fa riferimento a “premialità e incentivi economici”, che sono modalità tipiche dei sistemi volontari;
– non sono previste sanzioni per la mancata applicazione di detto sistema.
Non è poi chiaro se si tratterà di un sistema per il “riuso” o per il riciclo (concetti distinti fra loro): il dubbio nasce dal fatto che la nuova disposizione introdotta dal Decreto Semplificazioni bis interviene a modificare l’art. 219-bis del TUA, rubricato “Sistema di riutilizzo di specifiche tipologie di imballaggi”, il che farebbe ritenere che il sistema in questione riguardi il “riuso”.
Allo stesso tempo, v’è da considerare la crescente attenzione, fra gli addetti ai lavori nel nostro Paese, al tema del riciclo degli imballaggi alimentari, determinata
– sia dall’efficacia comprovata di tali sistemi di restituzione con cauzione, ai fini della raccolta di grandi quantitativi di contenitori per bevande monouso;
– sia dagli obiettivi di politica europea, sopra indicati.