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27 Giugno 2018Verde pubblico e privato: antitrust chiede l’abrogazione della deroga alla disciplina dei rifiuti
Il 4 giugno scorso, con il Bollettino Agcm n°21 è stata pubblicata la segnalazione dell’Antitrust riguardo alle possibili distorsioni della concorrenza deivanti dalla modifica all’art. 185, comma 1, lettere f) del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) ad opera della legge 28 luglio 2016, n°154, che ha ampliato il novero dei residui vegetali esclusi dal regime dei rifiuti.
L’intervento trae origine dalla posizione espressa dal CIC (Consorzio Italiano Compostatori) che lamenta “l’iniqua differenziazione prevista, in un disciplinare di gara per l’affidamento dei servizi di cura del verde pubblico di un Comune, per il conferimento degli scarti vegetali agli impianti di compostaggio rispetto al conferimento degli stessi scarti negli impianti a biomasse o all’utilizzo diretto in agricoltura”.
L’Antitrust ricorda che ai sensi della Direttiva 2008/98/CE , gli sfalci e le potature possono provenire da ambienti agricoli e forestali (art. 2, lettera f, della direttiva) e in questo caso non sono rifiuti, sia da ambienti urbani e in questo caso sono rifiuti organici (art. 3, paragrafo 4 della direttiva) “mentre i primi possono essere utilizzati direttamente in agricoltura, i secondi necessitano di vari trattamenti, tra cui l’igienizzazione e la sterilizzazione (ma anche la separazione da altri tipi di materiali) prima di essere riutilizzati“.
In particolare, la citata direttiva (art. 3, paragrafo 4) definisce come «rifiuto organico» i “rifiuti biodegradabili di giardini e parchi”, sottolineando l’importanza di “facilitare la raccolta differenziata e l’idoneo trattamento dei rifiuti organici al fine di produrre composti e altri materiali basati su rifiuti organici che non presentano rischi per l’ambiente”, secondo una gerarchia dei rifiuti che incoraggi l’adozione di opzioni di riciclaggio e/o recupero con il miglior risultato ambientale complessivo (art. 4, paragrafo 2).
La citata lettera f) del comma 1 dell’art. 185 del TUA esclude gli sfalci e le potature dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti, consentendo pertanto l’utilizzo diretto in agricoltura del verde urbano (pubblico e privato) senza necessità di trattamento. Questo comporta possibili distorsioni nella gestione “a sfavore delle imprese che utilizzano gli scarti vegetali come input nell’ambito di filiere di riciclo tracciate e controllate”. In tal modo la disciplina nazionale si presta a distorsioni nella gestione delle risorse, a sfavore delle imprese che utilizzano gli scarti vegetali come input nell’ambito di filiere di riciclo tracciate e controllate, e quindi a un rischio di compromissione di un corretto sviluppo dei diversi mercati attivati dalla raccolta differenziata.
L’Autorità auspica quindi l’opportunità di abrogare l’attuale lettera f) del comma 1 dell’art. 185 del decreto legislativo n. 152/2006, come modificata ad opera della legge 28 luglio 2016, n. 154, allineandone i contenuti a quanto previsto dalla pertinente normativa comunitaria, e in particolare dalla direttiva 2008/98/CE, al fine di eliminare potenziali effetti distorsivi nei mercati del trattamento degli scarti vegetali, e confida che i suesposti rilievi siano tenuti in adeguata considerazione.